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Come scegliere il giusto ente bilaterale?

I vantaggi dell’ente bilaterale: capire come e quale scegliere per il maggior beneficio possibile di aziende e lavoratori

L’ente bilaterale è un organismo costituito pariteticamente su iniziativa di una o più associazioni dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro e che trova origine nella contrattazione collettiva.

Senza scopo di lucro, esso svolge una funzione di mediazione nei rapporti tra sindacati e datori di lavoro in un’ottica di collaborazione, al fine di creare condizioni di lavoro migliori. In questo focus parleremo proprio degli enti bilaterali, ma è prima doverosa una premessa sulla gestione delle risorse umane in azienda.

Le persone, risorse primarie delle imprese

La gestione delle risorse umane risulta il focus principale quando si parla di attività d’impresa. Questo perché, da un lato, una virtuosa gestione delle risorse umane comporta da un lato un maggior benessere dei propri dipendenti, mentre, dall’altro, un elevato grado di business reputation per le aziende.

Sul primo aspetto, è doveroso ribadire come un ambiente aziendale sano e virtuoso può accrescere la considerazione che i dipendenti hanno del luogo in cui svolgono la propria mansione, comportando un aumento di produttività e una fidelizzazione per il futuro.

Sul secondo punto, un elevato tasso di business reputation individua nell’azienda un apprezzabile luogo di lavoro, rendendola attrattiva per nuovi talenti esterni che potrebbero accrescere ancor più il valore del capitale umano interno all’azienda.

Ovviamente, per realizzare tutto questo, è necessario mettere in campo strategie efficienti e mirate. In merito, risulta centrale prendere in considerazione il tema dell’Ente Bilaterale, anche nell’ottica della sua funzione di strumento aggiuntivo di welfare per la valorizzazione delle risorse umane.

La funzione dell’ente bilaterale

E proprio al fine di valorizzare le risorse umane e alla luce di quanto analizzato finora, acquisisce una grande importanza degli enti bilaterali.

Un ente bilaterale si occupa di garantire la regolazione del mercato del lavoro attraverso alcuni obiettivi principali:

  • promozione di un’occupazione regolare e di qualità;
  • intermediazione nell’incontro tra domanda e offerta di lavoro; 
  • programmazione di attività formative e determinazione di modalità di attuazione della formazione professionale in azienda;
  • promozione di buone pratiche contro la discriminazione e per la inclusione dei soggetti più svantaggiati;
  • gestione mutualistica di fondi per la formazione e l’integrazione del reddito;
  • certificazione dei contratti di lavoro e di regolarità o congruità contributiva;
  • sviluppo di azioni inerenti alla salute e la sicurezza sul lavoro;
  • ogni altra attività o funzione assegnata loro dalla legge o dai contratti collettivi di riferimento.

Quali sono e obblighi di versamento

Non esiste, naturalmente, un solo ente bilaterale. Trovando nei CCNL la principale fonte normativa e di regolamentazione, è anzi indubbiamente vasta la platea degli enti che esistono nel contesto nazionale.

Giocoforza, le modalità di versamento e i servizi offerti risultano fortemente eterogenee.

Innanzitutto è necessario porre inoltre l’attenzione, in caso di mancato versamento all’ente bilaterale, sulla previsione di eventuali EDR o EAR presenti nella contrattazione collettiva di riferimento.

Infatti, con la Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 43 del 2010 viene precisato che, “l’obbligatorietà della tutela – ovvero del versamento a favore del prestatore di lavoro di una somma forfettaria o anche della erogazione diretta, da parte del datore di lavoro, di prestazioni equivalenti a quelle della bilateralità – va, infatti, correttamente riferita alla parte economico-normativa del contratto collettivo, avendo efficacia sul contenuto delle situazioni di diritto che regolano il rapporto”.

Di conseguenza, “laddove espressamente previsto dai contratti collettivi, ogni singolo prestatore di lavoro matura un diritto contrattuale di natura retributiva – alla stregua di una retribuzione aggiuntiva o integrativa – nei confronti di quei datori di lavoro non aderenti al sistema bilaterale di riferimento”.

Ebiasp, l’ente bilaterale di Conflavoro

Ebisap, l’Ente Bilaterale Autonomo Settore Privato, è un organismo paritetico costituito dalle organizzazioni sindacali nazionali dei datori di lavoro e dei lavoratori Conflavoro PMI, Confsal e Fesica-Confsal, sulla base di quanto stabilito dai CCNL stipulati.

Lo scopo di Ebiasp è quello di sviluppare le relazioni lavorative attraverso la gestione degli accordi sindacali, la creazione e la messa a disposizione, per le aziende e per i loro dipendenti, di servizi che favoriscano la crescita e l’organizzazione del lavoro.

Ebiasp si rivolge infatti a tutte le imprese e a tutti i lavoratori la cui attività è disciplinata dall’applicazione dei Contratti Collettivi nazionali.

Perché scegliere Ebiasp

Vantaggi per le aziende

Ebiasp è un ente bilaterale che si distingue dagli altri Enti poiché concede vantaggi e sussidi anche alle aziende. Tale attività viene svolta attraverso il Catalogo Abila e con avvisi specifici per le aziende, resi disponibili sul sito istituzionale dell’Ente.

Se per richiedere gli avvisi l’azienda può procedere in autonomia inviando la documentazione indicata sul sito per l’avviso di interesse, il Catalogo Abila si sviluppa attraverso l’azione dei soggetti Attuatori, ovvero i prestatori delle “Attività Bilaterali Aggregate” erogate alle aziende aderenti, garantendo loro la possibilità di usufruire dei servizi finanziati di cui al catalogo ABILA. CdL, Commercialisti e aziende attive nella formazione settore Sicurezza sul lavoro, sono soggetti ideali per tale funzione.

Abila permette di accedere a più di 400 servizi finanziati dall’ente bilaterale che spaziano dalla formazione e sicurezza 81/08, alle attività sindacali, fino ad arrivare alla crescita professionale con attività e corsi specifici.

Vantaggi per i lavoratori

Lato lavoratori, Ebiasp mette a disposizione più di 20 avvisi attivi, disponibili sul sito dell’ente stesso, ciascuno con le proprie specifiche. Si tratta di vere e proprie forme di welfare pensate per il sostegno al reddito dei lavoratori che devono sostenere delle spese in determinati ambiti che spaziano dalle attività sportive e ricreative, all’assistenza ai bambini o agli anziani, fino all’acquisto di pc, smartphone o libri di scuola. Gli importi arrivano fino a 400€ annuo per ciascun lavoratore.

Ciò che è importante sottolineare sul punto, riguarda la disponibilità delle risorse mediamente per tutto l’anno, permettendo ai lavoratori di scegliere un avviso l’anno senza il rischio di non trovare fondi.

È possibile cambiare ente bilaterale?

Per l’importanza che assumono nella gestione delle risorse umane, gli enti bilaterali devono essere approfonditi e trattati con estrema chiarezza.

Uno dei quesiti principali riguarda l’opportunità di cambiare ente bilaterale, azione possibile vigendo la libertà di scelta sindacale come da articolo 39 della Costituzione Italiana.

Ciò è possibile nel rispetto delle seguenti condizioni:

  • l’azienda non sia iscritta all’associazione di categoria firmataria del CCNL che applica;
  • il nuovo Ente offra almeno la stessa tipologia di servizi/progetti finanziati in termini qualitativi e quantitativi.

È doveroso ricordare inoltre che il datore di lavoro può optare per un ente bilaterale diverso da quello previsto nel CCNL applicato anche indipendentemente dal Fondo di Solidarietà di riferimento.

Vincolare il datore di lavoro al versamento a un determinato ente bilaterale in forza di convenzioni o partecipazioni nel Fondo di Solidarietà di riferimento, lederebbe da un lato la libertà sindacale – come previamente esposto – dall’altro limiterebbe fortemente la possibilità dello stesso datore di optare per altri enti bilaterali in grado di offrire prestazioni migliori ai dipendenti.

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