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Covid-19: multe salate, possibili ordinanze regioni più restrittive e benzina garantita

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Apertura (controllata) alle decisioni regionali e sulla benzina “carburante sarà garantito in ogni caso con orari di apertura”

Si mette da parte, sempre che non sia contestabile per altri motivi, il reato penale e arrivano invece multe salate per chi si fa trovare in giro senza comprovati motivi di salute o lavoro: da 400 euro fino a 3 mila euro, valide anche anteriormente in misura minima se il procedimento penale non è ancora definitivo. Se si è colti in fallo in auto, non c’è fermo amministrativo, ma aumento di un terzo della sanzione.

Possibilità, per i singoli presidenti di Regione, di inasprire le restrizioni sul territorio in base al grado della diffusione del contagio di Covid-19, ma con ok del governo.

Divieto specifico, oltre a quelli già noti, anche di entrata e uscita dal territorio nazionale se non per ragioni urgenti, di salute o di lavoro.


Sono questi i punti principali del nuovo decreto legge per il contrasto al Covid-19. Quella sulle sanzioni amministrative è una misura chiesta questa mattina da Conflavoro Pmi, che ha scritto al presidente Giuseppe Conte e al ministro della Giustizia Alfonso Bonafede, chiedendo però anche tempi congrui per eventuali ricorsi, vista la chiusura dei tribunali. Nel decreto prevista anche la sospensione esplicita da 5 a 30 giorni per quelle attività che non rispettano la chiusura o non rispettano le norme igieniche di prevenzione. La sospensione, comunque, era già prevista fin dai primi decreti.

Le nuove restrizioni territoriali

In particolare, prendendo come riferimento massimo il 31 luglio per motivi burocratici (è il giorno in cui ‘scadrà’ l’emergenza sanitaria nazionale decretata dall’esecutivo il 31 gennaio scorso, ma le misure potrebbero concludersi anche prima), il decreto prevede che i presidenti di Regione (come già accaduto al Nord nello scorso weekend) possano emettere ordinanza più restrittive a seconda della gravità di diffusione sui loro rispettivi territori.

Questa ordinanza, però, è valida per sette giorni non rinnovabili ed entro 24 ore dall’adozione deve essere comunicata al governo e può essere convalidata o meno con decreto del presidente del Consiglio dei ministri. Che resta, a scanso di equivoci, polemiche e prese di posizione, l’unica autorità in grado di disporre in via urgente provvedimenti che, nella sostanza, riducono le libertà costituzionali e individuali.

Stessa modalità e stesso rispetto gerarchico-amministrativo anche per le ordinanze dei sindaci nei confronti del presidente della loro Regione. I sindaci emettono l’ordinanza, efficace per 7 giorni, e la devono comunicare al presidente di Regione entro 24 ore. Quest’ultimo può convalidarla o meno. In questo caso l’ordinanza sindacale può essere valida fino a 30 giorni complessivi e non oltre.

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