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Welfare, Fringe Benefit idonei anche con carta di debito nominativa

La risposta dell’Agenzia delle Entrate n. 5/2025 del 15 gennaio amplia il campo di applicazione del welfare per quanto concerne il capitolo dei Fringe Benefit

La risposta dell’Agenzia delle Entrate n. 5/2025 del 15 gennaio amplia ulteriormente il campo di applicazione del welfare per quanto concerne il capitolo dei Fringe Benefit.

L’interpello – presentato da una società interessata ad implementare un piano di welfare aziendale – conferma l’opportunità di erogare Fringe Benefit anche attraverso l’utilizzo di una carta di debito nominativa.

La risposta dell’Agenzia delle Entrate sui Fringe Benefit

Ripercorrendo importanti aspetti normativi e fiscali, l’Agenzia si è espressa favorevolmente, evidenziando che lo strumento proposto dall’istante rispetta i seguenti requisiti:

  • nominatività: carta intestata al lavoratore, utilizzabile tramite PIN personale o riconoscimento biometrico;
  • non monetizzabilità: preclusa qualsiasi possibilità di conversione in denaro o operazioni come prelievi, versamenti o trasferimenti a terzi;
  • esclusività d’uso: la carta può essere utilizzata esclusivamente per accedere ai beni e servizi previsti dal piano di welfare, presso fornitori selezionati dall’azienda;
  • impossibilità di utilizzo promiscuo: non può essere combinata con altre risorse, come denaro o moneta elettronica;
  • validità circoscritta: l’utilizzo deve avvenire entro i limiti di budget definiti e per la fruizione di beni e servizi specificamente indicati;
  • non cedibilità: la carta non può essere trasferita o ceduta a terzi.

Ok alla carta di debito nominativa

Tutto ciò considerato, l’Agenzia riconosce alla carta di debito la funzione di documento di legittimazione, ai sensi del comma 3-bis dell’articolo 51 del Tuir.

Inoltre l’istante – in qualità di sostituto d’imposta – non è tenuto ad applicare la ritenuta a titolo d’acconto (DPR n. 600/1973) per i beni e servizi previsti dal piano welfare adottato.

Lo strumento risulta pertanto idoneo per l’erogazione di importi a titolo di Fringe Benefit nei limiti previsti dalla normativa vigente, ovvero 2.000 euro per lavoratori con figli e 1.000 euro per tutti gli altri.  

In caso di superamento del limite, l’intero importo concorre alla formazione del reddito imponibile.

Conclusioni

Alla luce degli ultimi interventi legislativi e delle più recenti pronunce dell’Agenzia delle Entrate, emerge un orientamento favorevole verso soluzioni maggiormente innovative ed inclusive che valorizzano gli strumenti di welfare, allo scopo di garantire vantaggi significativi tanto per le aziende quanto per i dipendenti.

L’adozione di strumenti come le carte di debito per i Fringe Benefit, rappresenta un importante passo avanti verso la semplificazione e l’efficienza nella gestione del welfare aziendale, contribuendo a rafforzare il rapporto tra datore di lavoro e dipendenti.

Leggi qui la risposta dell’Agenzia delle Entrate

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