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Apprendistato professionalizzante, quanti sono e come variano i contributi Inps dell’azienda?

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Ecco le regole, tra agevolazioni e variazioni in base al numero dei dipendenti stabili, che le aziende devono seguire nel passaggio tra primo e secondo livelli di apprendistato

L’apprendistato è quell’occasione di lavoro pensata non solo per l’occupazione dei giovani, ma anche e soprattutto – se impartita e accolta correttamente – per la loro formazione. Sono tre le tipologie attualmente vigenti di apprendistato, ciascuna delle quali ha le proprie caratteristiche. Vediamo di cosa deve disporre il giovane apprendista.

Apprendistato di primo livello. E’ il caso dell’apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore;

Apprendistato di secondo livello. E’ correlato a una qualifica professionale o alle competenze necessarie allo svolgimento di una mansione, come avviene nell’apprendistato professionalizzante;

Apprendistato di terzo livello. E’ correlato a un titolo di studio universitario o di alta formazione, come nell’apprendistato di alta formazione e ricerca.

 
Le trasformazione da primo a secondo livello

Nell’apprendistato di primo livello, una volta conseguito il titolo di studio, il rapporto può essere trasformato in apprendistato professionalizzante. In tal caso, la durata complessiva dei due contratti non può eccedere quanto previsto in merito dalla contrattazione collettiva.

Nel caso di trasformazione in apprendistato professionalizzante (dunque di secondo livello), l’Inps ha chiarito che non si costituisce un nuovo rapporto di lavoro, bensì il prolungamento della formazione dell’apprendista.
 

La contribuzione Inps nell’apprendistato

Quanto visto incide anche sui contributi Inps. Difatti l’azienda beneficia, in questo modo, di particolari agevolazioni contributive. In particolare l’aliquota contributiva a carico dell’azienda nell’apprendistato professionalizzante è pari al 10% della retribuzione imponibile, cui si aggiunge l’aliquota dell’1,31% a finanziamento dell’indennità di disoccupazione Naspi e il contributo dello 0,30% per i fondi interprofessionali per la formazione continua.

Per gli apprendisti la contribuzione si calcola su quanto effettivamente corrisposto, senza minimali contributivi. Per quanto concerne le aliquote l’apprendista subisce una trattenuta pari al 5,84% per l’intero periodo del rapporto e per l’anno successivo alla conferma in servizio a tempo indeterminato.
 

Aziende con più di 9 dipendenti

Se l’azienda ha un numero di dipendenti superiore a 9, la contribuzione che deve versare è ridotta rispetto ai normali lavoratori subordinati. E’ pari all’11,61% per l’intero periodo dell’apprendistato e anche per l’anno successivo qualora stabilizzi il dipendente. L’aliquota è già comprensiva dell’1,31% a finanziamento dell’indennità di disoccupazione Naspi e il contributo dello 0,30% per i fondi interprofessionali per la formazione continua.

 

Aziende con meno di 9 dipendenti

Se invece l’azienda ha un numero di dipendenti pari o inferiore a 9 unità, le regole cambiano. Nel primo anno di contratto l’azienda deve infatti farsi carico di contributi pari all’1,50% ai quali si aggiunge l’1,61% a finanziamento di Naspi (1,31%) e formazione continua (0,30%). Il totale è pari al 3,11%.Nel secondo anno, invece, la contribuzione sale al 4,61%: raddoppia la quota dell’1,50% e, per quanto riguarda Naspi e formazione continua, l’1,61% resta invariato. E’ dal terzo anno, infine, che la contribuzione – salvo agevolazioni – sale all’11,61% (10% + 1,61%).

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