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Bonus Sud, spariscono gli incentivi per le assunzioni fino ad aprile 2019

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L’Anpal ha pubblicato il decreto che sblocca gli sgravi contributivi per 8 mila euro annui. Ma è polemica: la misura non vale per i prima quattro mesi dell’anno

Bonus Sud sì, ma nessun incentivo per chi ha fatto assunzioni fino al 30 aprile scorso. E’ l’amara novità emersa dal decreto Anpal 178/2019, che recepisce la proroga della misura Occupazione Sviluppo Sud e sblocca lo sgravio per i contratti firmati tra il 1° maggio e il 31 dicembre 2019.

La proroga, contenuta nella legge di Bilancio 2019, sostanzialmente viene tradita dalla ‘cancellazione’ dei quattro mesi di incentivo esclusi dal decreto Anpal e i malumori di professionisti e imprese non si sono fatti attendere. Di certo, per chi tra mille sacrifici prova a costruire lavoro e occupazione – e per le piccole imprese delle regioni interessate al bonus sono ancora più rilevanti – l’esclusione dei primi quattro mesi del 2019 è a dir poco sconfortante.
 

I dettagli del bonus

La misura prevede uno sgravio contributivo fino a 8.060 euro su base annua. Il bonus, la cui fruizione è valida fino al 28 febbraio 2019, spetta ai datori di lavoro persone disoccupate in possesso dei seguenti requisiti:

– Età compresa tra i 16 e 34 anni;
– 35 anni di età e oltre, privi di impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi, ai sensi del Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali del 17 ottobre 2017;
– Non avere avuto un rapporto di lavoro negli ultimi 6 mesi con il medesimo datore di lavoro.

L’agevolazione riguarda le assunzioni effettuate nelle regioni Abruzzo, Molise, Sardegna, Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia. In caso di spostamento della sede di lavoro al di fuori di queste regioni, l’incentivo non spetta a partire dal mese di paga successivo a quello di trasferimento.
 

Tipologie contrattuali ammesse

L’incentivo è riconosciuto esclusivamente per i contratti di lavoro a tempo indeterminato, anche a scopo di somministrazione, e i contratti di apprendistato professionalizzante. Ma l’incentivo è riconosciuto anche per il lavoro a tempo parziale e in caso di trasformazione a tempo indeterminato di un rapporto a tempo determinato.

E ancora: rientra nell’ambito di applicazione dell’incentivo anche il socio lavoratore di cooperativa, se assunto con contratto di lavoro subordinato. L’incentivo non riguarda le assunzioni con contratto di lavoro domestico, occasionale o intermittente.

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