Conflavoro / Archivio Conflavoro / Notizie / Coronavirus / Coronavirus, stop a tasse in zona rossa. Ma poi bisogna versare tutto insieme entro fino aprile
Breaking News

Coronavirus, stop a tasse in zona rossa. Ma poi bisogna versare tutto insieme entro fino aprile

Breaking News

Persone e imprese, stop fino al 31 marzo a versamenti e cartelle negli 11 comuni zona rossa del coronavirus, ma versamento unico entro il 30 aprile

Stop alle tasse nei comuni della zona rossa per il nuovo coronavirus, dal 21 febbraio al 31 marzo 2020. Ma poi i residenti dovranno saldare gli arretrati in un’unica soluzione e subito, entro un mese salvo diverse disposizioni. E’ quanto, a monte, prevede l’articolo 12, comma 1 del Dlgs 159/2015 (qui il testo).

E’ quanto si evince dal decreto ministeriale (in attesa di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale) a firma del titolare del dicastero dell’Economia Roberto Gualtieri. Il decreto prevede la sospensione dei versamenti delle imposte, delle ritenute e gli adempimenti tributari per i contribuenti e le imprese residenti o che operano negli undici comuni interessati dalle misure di contenimento del contagio da Coronavirus. I comuni della cosiddetta zona rossa sono quelli individuati dal Decreto del Presidente del Consiglio del 23 febbraio scorso (qui il testo del decreto).

I comuni della Lombardia sono Bertonico, Casalpusterlengo, Castelgerundo, Castiglione, D’Adda, Codogno, Fombio, Maleo, San Fiorano, Somaglia e Terranova dei Passerini. Vo’ è il comune della Regione Veneto interessato allo stop delle tasse.

Nel decreto del Mef (qui il testo) si legge che dal 21 febbraio al 31 marzo “sono sospesi i termini dei versamenti e degli adempimenti tributari, inclusi quelli derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché dagli atti previsti dall.art 29 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122”. 

Si legge quindi, a seguire, che gli “adempimenti e i versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione”.

Scopri le altre nostre convenzioni