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Credito d’imposta alle imprese anche senza codice antimafia: salvi 6,4 miliardi

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Il ministero dell’Interno garantisce il via libera in attesa che prefetture diano diano ok sul rispetto delle norme di contrasto alle mafie. Se negato, imprese devono restituire credito

Non c’è il codice antimafia? In attesa che la prefettura competente rilasci la necessaria documentazione, le imprese del Sud possono comunque accedere ai miliardi di euro dovuti loro in credito di imposta. Una decisa spinta, quindi, per il tessuto economico del Mezzogiorno. Il ministro per il Sud Barbara Lezzi, infatti, ha affermato che sono stati raggiunti investimenti privati per 6,4 miliardi di euro. Ciò a fronte di 2,2 miliardi di credito di imposta, specie in attività manifatturiere. Il dato positivo, con la paralisi dell’agevolazione, sarebbe risultato vano.

E’ stato un intervento del ministero dell’Interno (circ. del 3 luglio 2018) a scongiurare l’impasse. I fondi rischiavano di restare fermi nelle casse pubbliche anche perché, non di rado, le prefetture sono ingolfate da pratiche burocratiche del genere. Di certo un grande guaio per le imprese, specie se di piccole e medie dimensioni, che spesso investono e quindi producono proprio grazie alla ‘promessa’ del credito di imposta.

 

Ok all’erogazione anche con documentazione interdittiva ‘postuma’

Dunque, con l’intervento ministeriale, si rende chiaro che l’amministrazione preposta può corrispondere “i contributi, i finanziamenti e le altre erogazioni sotto condizione risolutiva”. Significa, che in caso di mancato rilascio della certificazione antimafia, l’impresa deve restituire tutta l’agevolazione ottenuta. Difatti, spiega la circolare, “la misura del credito di imposta da recuperare coincide con l’intero importo autorizzato”.

La circolare dell’Interno, però, specifica anche cosa accade in caso di documentazione interdittiva comunicata successivamente a una precedente liberatoria atta ad autorizzare la fruizione del credito d’imposta senza condizioni risolutive. La circolare, infatti, precisa che “non possa procedersi alla revoca dell’autorizzazione”. Questo perché “le relative norme di riferimento, nel prevedere l’esercizio della revoca o del recesso, contemplano solo i casi della stipula del contratto, della concessione dei lavori o dell’autorizzazione al subcontratto, senza alcun richiamo alle erogazioni”.

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