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Durc in scadenza, estesa validità al 15 giugno: ecco le situazioni possibili

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Quale scenario in caso di irregolarità che richiedono istruttoria e altri casi possibili 

Il messaggio 1374/2020 dell’Inps chiarisce che l’ampliamento della validità di tutti certificati e le autorizzazioni comprese tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020, comprende anche il Durc, documento unico di regolarità contributiva la cui bontà è estesa fino al 15 giugno.

L’articolo 103 del DL 18/2020 cosiddetto Cura Italia, infatti, prevede che “tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020, conservano la loro validità fino al 15 giugno 2020”.

La fase transitoria

Adesso vi sarà una fase transitoria d’intesa con l’Inail. Per chi ha il Durc con validità compresa tra 31 gennaio 2020 e 15 aprile 2020, il Durc medesimo è valido nell’ambito di tutti i procedimenti in cui è richiesto il possesso del documento unico, senza quindi procedere a una nuova interrogazione.

Qualora il Durc non sia nella materiale disponibilità dell’interessato o dei richiedenti ai quali sia stata a suo tempo notificata la formazione dell’esito positivo di regolarità, ovvero si tratti di stazioni appaltanti/amministrazioni procedenti o di altri interessati che in precedenza non ne avevano fatto richiesta, l’interrogazione deve essere effettuata attraverso l’utilizzo della funzione di ‘Richiesta regolarità’. Questa consentirà la registrazione dei dati di ciascuno dei richiedenti. La memorizzazione dei dati del richiedente potrà essere utilizzata dall’Inps e dall’Inail per le comunicazioni relative alla richiesta stessa previste nella fase transitoria in corso. 

Sono due le situazioni che potranno verificarsi nelle prossime settimane:

Il ‘Durc Online’ è ancora disponibile sul portale in quanto in corso di validità alla data della richiesta in base al DM 30 gennaio 2015 (120 giorni dalla data della richiesta). In tal caso lo stesso Durco potrà essere immediatamente e automaticamente acquisito da parte dell’interessato ovvero dei richiedenti.
 
Il ‘Durc Online’, pur conservando la sua validità fino al 15 giugno 2020, avendo una scadenza compresa tra il 31 gennaio 2020 e il 15 aprile 2020, non è più disponibile sul sistema alla data della richiesta. 

Cosa fare nel secondo caso? 

Il sistema restituisce un esito di regolarità in automatico e notificherà al richiedente (e ai richiedenti ‘accodati’) la formazione dell’esito stesso (dunque senza intervento degli operatori);

Il sistema evidenzia la presenza di irregolarità che sono determinate da meri disallineamenti degli archivi e che, non richiedendo l’attivazione dell’istruttoria con l’invio dell’invito a regolarizzare, possono essere definite con l’attestazione di regolarità. Il sistema anche in questo caso notificherà al richiedente (e ai richiedenti “accodati”) la formazione dell’esito.

Irregolarità e attivazione istruttoria

Nell’ipotesi in cui il sistema evidenzi la presenza di irregolarità che richiedono l’attivazione dell’istruttoria con l’invio dell’invito a regolarizzare (non è cioè presente il Durc Online con scadenza compresa tra 31 gennaio e 15 aprile), Il ministero del Lavoro ha previsto che le richieste di verifica della regolarità contributiva pervenute nel periodo dell’emergenza in corso (fino al 15 aprile 2020 compreso) devono essere considerate come effettuate prima del 31 gennaio 2020 valutando le condizioni sussistenti alla medesima data come presupposto del positivo rilascio.

Di conseguenza, per le richieste di regolarità contributiva pervenute dal 17 marzo 2020 (data di entrata in vigore del DL 18/2020) al 15 aprile 2020 compreso, per le quali sia necessario attivare l’istruttoria e notificare all’interessato l’invito a regolarizzare, le strutture territoriali dovranno considerare le esposizioni debitorie sussistenti alla data del 31 agosto 2019 avuto riguardo allo stato dei crediti alla medesima data (esempio: rateazione attiva al 31 agosto 2019; Avvisi di Addebito formati alla data del 31 agosto 2019 e successivamente se riferiti a crediti già scaduti alla stessa data).
 
Con riguardo ai soggetti che hanno iniziato l’attività in data successiva al 31 agosto 2019, la definizione dell’istruttoria, dovendo fare riferimento alla situazione debitoria alla data del 31 agosto 2019, si concluderà sempre con un esito di regolarità.

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