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Esonero contributivo Under 36 – Il ConsuLente

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Nuovo focus de Il ConsuLente. Stavolta parliamo della decontribuzione per gli under 36 al primo contratto a tempo indeterminato

Al fine di promuovere l’occupazione giovanile stabile, la legge di Bilancio 2021 (articolo 1, commi da 10 a 15, della legge 30 dicembre 2020, n. 178), ha previsto, per le assunzioni a tempo indeterminato e per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato effettuate nel biennio 2021-2022, un esonero contributivo Inps nella misura del 100%, per un periodo massimo di trentasei mesi, nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro annui (500 euro mensili).

 

I beneficiari dell’esonero

L’esonero riguarda: i soggetti che alla data della prima assunzione incentivata non abbiano compiuto il trentaseiesimo anno di età (cd. esonero giovanile under 36) e non siano stati occupati a tempo indeterminato con il medesimo o con altro datore di lavoro nel corso dell’intera vita lavorativa (con esclusione del contratto a tempo indeterminato intermittente).

Il requisito anagrafico si intende rispettato qualora il lavoratore, alla data dell’assunzione, abbia un’età inferiore o uguale a trentacinque anni e 364 giorni.

 Sono escluse dal beneficio le trasformazioni dei rapporti di apprendistato.

Analogamente, non rientrano nell’incentivo le assunzioni di lavoratori che abbiano svolto nei 6 mesi precedenti l’attività di alternanza scuola-lavoro o periodi di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore, il certificato di specializzazione tecnica superiore o periodi di apprendistato in alta formazione.

 

Come funziona l’esonero per i giovani

L’esonero contributivo spetta per le assunzioni a tempo indeterminato a scopo di somministrazione, ancorché la prestazione lavorativa sia resa verso l’utilizzatore nella forma a tempo determinato (decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150).

La durata dell’esonero contributivo è riconosciuta per un periodo massimo di quarantotto mesi ai datori di lavoro privati che effettuino assunzioni in una sede o unità produttiva ubicata nelle seguenti regioni: Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna.

L’esonero non può trovare applicazione per i rapporti di apprendistato, per i contratti di lavoro a chiamata, per i dirigenti e per i contratti di lavoro domestico.

Per il periodo di applicazione della misura non è possibile usufruire, per i medesimi lavoratori, della c.d. Decontribuzione Sud.

L’esonero contributivo spetta ai datori di lavoro che non abbiano proceduto, nei sei mesi precedenti l’assunzione, né procedano, nei nove mesi successivi alla stessa, a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero a licenziamenti collettivi, ai sensi della legge 23 luglio 1991, n. 223, nei confronti di lavoratori inquadrati con la medesima qualifica nella stessa unità produttiva.

 

Le istruzioni

Il beneficio contributivo è subordinato all’autorizzazione concessa da parte della Commissione Europea, arrivata con la decisione C(2021) 6827 final del 16 settembre 2021, che ha autorizzato l’esonero per le assunzioni/trasformazioni a tempo indeterminato effettuate entro il 31 dicembre 2021, termine finale di operatività del Temporary Framework.

Con messaggio INPS n. 3389 del 7 ottobre 2021, l’istituto ha fornito le istruzioni per la gestione degli adempimenti previdenziali connessi alla misura di esonero contributivo, limitatamente alle assunzioni/trasformazioni a tempo indeterminato effettuate nel periodo 1°gennaio 2021 – 31 dicembre 2021.

Per quanto attiene l’agevolazione relativa alle eventuali assunzioni/trasformazioni a tempo indeterminato effettuate nel periodo 1° gennaio 2022 – 31 dicembre 2022, le istruzioni saranno fornite all’esito del procedimento di autorizzazione da parte della Commissione europea.

Il recupero dell’esonero arretrato da gennaio 2021 può essere effettuato nei soli mesi di settembre-ottobre e novembre 2021.

 

Le casistiche della decontribuzione

L’incentivo non può essere riconosciuto nei riguardi delle imprese del settore finanziario. Non rientrano, infatti, nell’ambito di applicazione della comunicazione C(2020) 1863 final del 19 marzo 2020.

Nelle ipotesi in cui il lavoratore, per la cui assunzione a tempo indeterminato è stato parzialmente fruito l’esonero contributivo, sia nuovamente assunto a tempo indeterminato da altri datori di lavoro privati, il beneficio è riconosciuto agli stessi datori per il periodo residuo utile alla piena fruizione, indipendentemente dall’età anagrafica del lavoratore alla data delle nuove assunzioni.

La fruizione dell’esonero contributivo è subordinata al rispetto, da parte del datore di lavoro che assume, delle condizioni fissate dall’articolo 1, commi 1175 e 1176, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, di seguito elencate:

regolarità degli obblighi di contribuzione previdenziale, ai sensi della normativa in materia di documento unico di regolarità contributiva (DURC);
assenza di violazioni delle norme fondamentali a tutela delle condizioni di lavoro e rispetto degli altri obblighi di legge;
rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali, nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, sottoscritti dalle Organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

Per quanto riguarda i principi generali di fruizione degli incentivi stabiliti l’esonero contributivo non spetta ove ricorra una delle seguenti condizioni:

1) l’assunzione viola il diritto di precedenza, stabilito dalla legge o dal contratto collettivo, alla riassunzione di un altro lavoratore licenziato da un rapporto a tempo indeterminato o cessato da un rapporto a termine che abbia manifestato per iscritto – entro sei mesi dalla cessazione del rapporto (tre mesi per i rapporti stagionali) – la propria volontà di essere riassunto.

2) presso il datore di lavoro o l’utilizzatore con contratto di somministrazione sono in atto sospensioni dal lavoro connesse a una crisi o riorganizzazione aziendale, salvi i casi in cui l’assunzione, la trasformazione o la somministrazione siano finalizzate all’assunzione di lavoratori inquadrati a un livello diverso da quello posseduto dai lavoratori sospesi o da impiegare in unità produttive diverse da quelle interessate dalla sospensione. Nello specifico, si rileva al riguardo che, nell’attuale situazione occupazionale, l’ipotesi di sospensione dal lavoro per una causale dipendente dall’emergenza epidemiologica da COVID-19 è assimilabile agli eventi oggettivamente non evitabili. Pertanto, laddove l’azienda sia interessata da sospensioni del lavoro per le causali collegate all’emergenza epidemiologica in atto, può comunque procedere a nuove assunzioni e, laddove ne sussistano i presupposti legittimanti, accedere alla correlata agevolazione in trattazione.

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