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Lavoro nero, orari lunghi, somministrazione illecita: nuove sanzioni pesantissime per i datori trasgressori

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I verbali inerenti al Testo unico sulla sicurezza salgono di 10 punti percentuali, molte altri di 20: ecco tutti gli importi

Mano dura nella legge di Bilancio per quei datori che violano le normative vigenti in materia di lavoro e legislazione sociale. Ai nuovi mille assunti all’Ispettorato nell’arco del triennio appena iniziato, infatti, si accompagnano sanzioni più salate. Il surplus economico andrà a incrementare il Fondo risorse decentrato dell’Ispettorato nazionale del lavoro per valorizzare il personale (leggi qua).

Le multe previste in caso di trasgressione sono aumentate del 10% o del 20% a seconda del tipo di inosservanza. Il primo caso riguarda tutte le violazioni sanzionate in via amministrativa o penale previste dal Testo unico sulla sicurezza nei luoghi di lavoro (Dlgs 81/2008).

Inoltre, le maggiorazioni raddoppiano qualora nei tre anni precedenti il datore di lavoro colto in fallo sia stato destinatario di sanzioni amministrative o penali per i medesimi illeciti. Il ministro Luigi Di Maio, con apposito decreto, individuerà poi alcune altre tipologie di trasgressione.

 

Lavoro nero, sanzioni aumentate del 20%

In riferimento all’articolo 3 del Dl 12/2002 (convertito con modificazioni nella legge 73/2002) dal 1° gennaio scorso le sanzioni per ciascun lavoratore irregolare fino a 30 giorni di lavoro effettivo aumentano da un minimo di 1.800 euro a un massimo di 10.800. In precedenza, la forbice andava da 1500 a 9mila euro.

Si tratta del 20% in più, percentuale prevista anche quando il lavoro nero riscontrato è compreso tra i 31 e i 60 giorni di servizio. In questo caso la sanzione è compresa tra 3.600 e 21.600 euro (prima era tra 3mila e 18mila euro). Oltre i 60 giorni, invece, la sanzione va da 7.200 euro a 43.200 euro (prima era compresa tra 6mila e 36mila euro).

Resta poi valido il principio secondo il quale le sanzioni aumentano di un ulteriore 20% qualora le ispezioni riscontrino la presenza di lavoratori stranieri irregolari o di minori.
 

Multe più salate anche per la somministrazione illecita di lavoro

Sanzioni aumentate del 20% anche per le violazioni previste dall’articolo 18 del Dlgs 276/2003. Si tratta dell’esercizio non autorizzato dell’attività di somministrazione, multato con 60 euro per ogni lavoratore occupato e per ogni giornata lavorativa.

Per quanto concerne l’esercizio non autorizzato dell’attività di intermediazione e selezione di personale, scattano sanzioni differenti a seconda che sia riscontrato o meno il lucro. Nel primo caso la somma è compresa tra i 900 e i 4.500 euro. Nel secondo, invece, può variare tra i 300 e i 1.500 euro.
 

Orario settimanale e riposo fuori norma, fioccano anche qua le multe

La legge di Bilancio 2019 rimodula al rialzo, ancora del 20%, anche il sistema sanzionatorio previsto dai commi 3 e 4 dell’articolo 18-bis, Dlgs 66/2003. Si tratta delle norme riguardanti la durata massima dell’orario di lavoro settimanale (48 ore complessive, comprensive di eventuali straordinari) e il numero di riposi settimanali (intesi come media in un periodo di 14 giorni). Le sanzioni, adesso, salgono da 120 a 900 euro.

Ma, se la violazione riguarda più di 5 lavoratori oppure si è verificata in almeno tre periodi di riferimento, la multa si fa più salata e la forbice risulta compresa tra 480 e 1.800 euro.

Infine, se il numero dei lavoratori fuori norma riguarda più di 10 soggetti oppure l’infrazione si è verificata in almeno cinque episodi, ecco che il verbale può variare tra 1.200 e 6mila euro. In questo ultimo caso non è nemmeno prevista la possibilità di un pagamento in misura ridotta.

Circa i riposi settimanali, anche qua l’importo della somma varia in base al numero di lavoratori coinvolti. Il mancato riposo giornaliero porta a una sanzione da 60 a 180 euro. In caso di più di 5 lavoratori o tre episodi, da 360 a 1.200 euro. Se i lavoratori sono più di 10 o gli episodi almeno cinque, la multa va da 1.080 a 1.800 euro senza poter beneficiare del pagamento ridotto.

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