Breaking News Malattia, cenni sulla decorrenza del trattamento economico – Il ConsuLente mercoledì 3 Novembre 2021 Breaking News Nel nuovo numero de Il ConsuLente, un focus dettagliato sulla malattia di Susini Group La tutela economica della malattia prevista dall’art. 2110 del Codice Civile è stata oggetto di molteplici interventi, principalmente ad opera dell’INPS, concernenti, fra le altre cose, le modalità corrette di certificazione della malattia e la conseguente decorrenza del trattamento economico. Primariamente è d’uopo citare l’introduzione del certificato di malattia telematico, messo a disposizione dall’INPS (circolari 60/2010, leggi qui e 119/2010, leggi qui), grazie al quale il datore di lavoro può direttamente prendere visione degli attestati di malattia attraverso il portale INPS. A tal proposito, occorre precisare che la sopracitata trasmissione telematica non libera il lavoratore dall’obbligo di informare tempestivamente il datore di lavoro in merito alla propria assenza. Né, tantomeno, dalla responsabilità di far pervenire la corretta certificazione al datore di lavoro. In tal senso, è l’INPS stessa a precisare, nella sezione FAQ del suo portale, come il lavoratore debba assicurarsi che l’indirizzo riportato per la reperibilità sia corretto e completo. Qualora si tratti di località di difficile individuazione, è necessario riportare tutti gli elementi utili al medico di controllo, incaricato dall’INPS, per l’espletamento della visita presso il domicilio del lavoratore. Ad adiuvandum, il lavoratore è tenuto a collaborare pienamente per il compimento degli eventuali accertamenti medici di controllo che il datore di lavoro o l’INPS vorranno effettuare. Addirittura il lavoratore viene definito “responsabile dei dati anagrafici riportati nel certificato” ai fini della propria reperibilità. Le informazioni per il lavoratore Sulla scorta di quanto sopra riportato, è indispensabile che il lavoratore sia a conoscenza delle regole da osservare per una corretta certificazione. Questo soprattutto ai fini della decorrenza della relativa tutela previdenziale. A tal proposito, la circolare INPS 147/1996 (leggi qui) fornisce i chiarimenti necessari, specificando che, in caso di certificato rilasciato a seguito di visita ambulatoriale, l’indennità di malattia spetta a partire dal quarto giorno a partire dalla data di rilascio del certificato stesso. I primi tre giorni, cosiddetti “di carenza”, come previsto dai contratti collettivi, sono di norma a carico del datore di lavoro. Quindi è fondamentale rilevare che, come nuovamente sottolineato nelle FAQ del portale INPS, la rilevanza della data indicata nel certificato come inizio della malattia è solo di carattere puramente anamnestico, dal momento che l’INPS, ai fini dell’erogazione dell’indennità di malattia, prende come riferimento iniziale del computo il giorno di rilascio del certificato ambulatoriale. Nella situazione rappresentata, le giornate anteriori alla data del rilascio sono da considerarsi “non documentate”, e di conseguenza non indennizzabili da parte dell’INPS. Unica deroga al principio sopracitato è il caso del certificato rilasciato a seguito di visita domiciliare, nel qual caso è ammessa la possibilità di riconoscere la sussistenza dello stato morboso anche per il giorno antecedente a quello di redazione del certificato. La circolare poi precisa come il criterio appena definito sia da applicare anche ai certificati di continuazione e di ricaduta della malattia. Sulla base di quanto sopra esposto, nel caso in cui l’insorgenza, la continuazione o la ricaduta della malattia avvengano in prossimità di un giorno festivo, non ha alcun valore l’eventuale tesi secondo la quale in un giorno festivo non sia possibile ottenere il rilascio del certificato ambulatoriale, dal momento che, nei giorni festivi, a tal fine risulta sempre operativo il servizio di guardia medica, così come previsto dal Servizio Sanitario Nazionale. La tua crescita passa da una nostra sede Cerca la più vicina a te Tanti vantaggi in una tessera associativa Iscriviti ora Tanti vantaggi in una tessera associativa Iscriviti ora Scopri le altre nostre convenzioni 10% di sconto sui tuoi viaggi Leggi tutto Gestione delle risorse umane in un clic Leggi tutto 30% di sconto sulle tariffe web Leggi tutto Nexi, l'innovazione dei pagamenti digitali in Italia Leggi tutto