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Rimborso crediti trimestrali Iva, chi e come può richiederlo?

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Ecco un breve vademecum sulle procedure da seguire e le scadenze da rispettare

 

I contribuenti che possono richiedere il credito infrannuale

L’Agenzia delle Entrate ricorda che i  contribuenti Iva che hanno realizzato nel trimestre un’eccedenza di imposta detraibile superiore a 2.582,28 euro e che intendono chiedere in tutto o in parte il rimborso di questa somma (o l’utilizzo in compensazione per pagare anche altri tributi, contributi e premi), devono presentare il modello TR.

Secondo l’art. 38-bis, comma 2, DPR 633/1972, il rimborso del credito può essere richiesto soltanto da determinati soggetti. Ecco quali sono.

Contribuenti che esercitano attività che comportano operazioni soggette a imposta con aliquote inferiori a quelle dell’imposta relativa agli acquisti e alle importazioni.
Contribuenti che effettuano operazioni non imponibili (articoli 8, 8-bis, 9, DPR. 633/1972) per un ammontare superiore al 25% del totale complessivo di tutte le operazioni effettuate.
Contribuenti che hanno effettuato nel trimestre acquisti e importazioni di beni ammortizzabili per un ammontare superiore ai 2/3 del totale degli acquisti e delle importazioni imponibili.
Persone non residenti e senza stabile organizzazione nel territorio dello Stato, identificati direttamente (art. 35-ter, DPR 633/1972) o che hanno nominato un rappresentante residente nel territorio dello Stato.
Persone che, in un trimestre solare e nei confronti di soggetti passivi non stabiliti in Italia, effettuano operazioni attive per un importo superiore al 50% di tutte le operazioni effettuate.
Le attività di riferimento sono le prestazioni di lavorazione relative a beni mobili materiali e quelle di trasporto di beni e relative prestazioni di intermediazione. E ancora: le prestazioni di servizi accessori ai trasporti di beni e relative prestazioni di intermediazione e, infine, quelle indicate nell’art. 19, comma 3, lettera a-bis, DPR 633/1972.
 

Le tempistiche da rispettare

Il modello TR deve essere presentato in via telematica entro l’ultimo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento, direttamente dal contribuente o tramite intermediari abilitati ad Entratel. Se il termine cade di sabato, domenica o in un giorno festivo, è prorogato al primo giorno feriale successivo.

 

L’alternativa alla richiesta di rimborso

In sostituzione della richiesta di rimborso è possibile chiedere l’utilizzo in compensazione del credito Iva, utilizzo consentito, però, solo dopo la presentazione dell’istanza. Inoltre, il superamento del limite di 5 mila euro annui, riferito all’ammontare complessivo dei crediti trimestrali maturati nell’anno, comporta l’obbligo di utilizzare i predetti crediti a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione dell’istanza di rimborso/compensazione.

A livello burocratico, poi, chi vuol utilizzare la compensazione per importi superiori ai 5 mila euro annui (oppure 50 mila euro in caso di startup innovative) ha l’obbligo di richiedere l’apposizione del visto di conformità (art. 35, comma 1, lett. a, Dlgs 241/1997).

Oppure, in alternativa, può richiedere la sottoscrizione da parte dell’organo di controllo sull’istanza da cui emerge il credito (art. 3, comma 2, Dl 50/2017 convertito con modificazioni dalla Legge 96/2017). Per la compensazione devono essere utilizzati esclusivamente i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate (Fisconline oppure Entratel).

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