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Sblocca cantieri convertito in legge, ecco le principali modifiche al Codice contratti

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Dopo l’ok del Senato di una settimana fa, voto blindato a Montecitorio. Le novità sull’affidamento dei contratti sottosoglia

Il Dl 32/2019 cosiddetto ‘decreto Sblocca cantieri’ è stato convertito in legge ieri (12 giugno) alla Camera con voto di fiducia. I termini utili prevedevano la conversione entro il 17 giugno e pertanto il governo ha blindato il voto in aula. Questo per evitare modifiche e il conseguente rinvio del testo al Senato, dal quale era stato approvato lo scorso 6 giugno.

Oltre alle nuove soglie previste per la nomina obbligatoria di sindaci o revisori nelle piccole Srl, sono molte le novità rispetto allo Sblocca cantieri originale pubblicato in Gazzetta ed entrato in vigore il 19 aprile 2019, recante disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l’accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici.
 

Il super-emendamento al Ddl non cambia

Ricordiamo infatti che il decreto era stato modificato completamente con il super-emendamento approvato a palazzo Madama. Gli articoli 1 e 2 del testo inseriscono numerose modifiche a Codice dei contratti. L’articolo 1 del Ddl, in particolare, sospende in via sperimentale fino al 31 dicembre 2020 gli articoli 37, 59 e 77 del Dlgs 50/2016 (Codice dei contratti).

L’articolo 37, comma 4 disciplina le modalità con cui i comuni non capoluogo di provincia devono provvedere agli acquisti di lavori, servizi e forniture;
L’articolo 59, comma 1, quarto periodo, che stabilisce il divieto di ‘appalto integrato’ ossia il divieto di affidamento congiunti della progettazione e dell’esecuzione dei lavori;
L’articolo 77, comma 3, quarto periodo, in riferimento all’obbligo di scegliere i commissari esperti iscritti all’albo istituito presso l’Anac ai sensi dell’articolo 78. Si precisa che in ogni caso resta salvo l’obbligo di individuare i commissari secondo regole di competenza e trasparenza, individuate preventivamente da ciascuna stazione appaltante.

E’ previsto poi che il governo, entro il 30 novembre 2020, presenti alle Camere una relazione sugli effetti della sospensione per gli anni 2019 e 2020. Questo al fine di consentire al parlamento di valutare l’opportunità del mantenimento o meno della sospensione stessa.

Il comma 7 del super-emendamento al Ddl ora convertito eleva, fino alla data del 31 dicembre 2020, da 50 a 75 milioni di euro i limiti di importo per l’espressione del parere obbligatorio del Consiglio superiore dei lavori pubblici. Il successivo comma 8 riduce invece – fino alla medesima data del 31 dicembre 2020 indicata dal comma 7 – a quarantacinque giorni dalla trasmissione del progetto il termine per l’espressione del parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici.
 

Gli affidamenti dei contratti sottosoglia

Confermate anche le novità anche per quanto riguarda l’affidamento dei contratti sottosoglia ai sensi dell’articolo 36 del Codice dei contratti, che adesso prevede quanto segue.

Importi inferiori a 40 mila euro. Affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta;
– Importi compresi tra 40 mila e 150 mila euro. Affidamento diretto previa consultazione di tre preventivi, ove esistenti, per i lavori e di almeno cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti,per i servizi e le forniture;
– Importi compresi tra 150 mila e 350 mila euro. Procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno dieci operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici;
– Importi compresi tra 350 mila e 1 milione di euro. Procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno quindici operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici;
– Importi superiori a 1 milione di euro e fino alle soglie di cui all’art. 35. Procedure aperte.

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