Breaking News Smart working, baby sitter e congedi, le nuove regole per DaD e Covid martedì 16 Marzo 2021 Breaking News Ecco cosa prevede il DL 30/2021. ‘Buco nero’ per chi ha figli dai 14 ai 16 anni: congedo ma senza retribuzione né indennità L’ultimo Decreto Legge Covid (DL 30/2021) all’articolo 2 detta le nuove regole in materia di congedi per genitori, bonus baby-sitting e smart working fino al 30 giugno 2021, preannunciando peraltro la proroga del blocco licenziamenti già ventilata dal ministro del Lavoro Andrea Orlando. Proroga che, con ogni probabilità, arriverà dunque almeno fino al 30 giugno (la scadenza attuale è il 31 marzo). Il DL norma tre tipologie di caso: – sospensione dell’attività didattica in presenza del figlio (dunque con la scuola in DaD); – infezione Covid del figlio; – quarantena del figlio disposta dall’Asl a seguito di contatto ovunque avvenuto. Smart working: cosa devono sapere aziende e genitori Il succitato articolo 2, in materia di lavoro agile dispone che il genitore (lavoratore dipendente) di figlio minore di 16 anni può, alternativamente all’altro genitore, svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile per un periodo corrispondente in tutto o in parte alla durata dei tre casi in esame (DaD, infezione Covid e quarantena figlio per contatto). L’alternativa allo smart working: il congedo Nelle sole ipotesi in cui la prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalità agile, il genitore lavoratore dipendente di figlio convivente minore di anni quattordici, alternativamente all’altro genitore, può astenersi dal lavoro per un periodo corrispondente in tutto o in parte alla durata dei tre punti sopra elencati. Il beneficio è riconosciuto anche ai genitori di figli con disabilità in situazione di gravità accertata. Per i periodi di congedo fruiti, è riconosciuta in luogo della retribuzione un’indennità pari al 50% della retribuzione stessa. I periodi di congedo sono coperti da contribuzione figurativa. Congedo retroattivo: come funziona Gli eventuali periodi di congedo parentale fruiti dai genitori a partire dal 1° gennaio 2021 fino all’entrata in vigore del DL 30/2021 (13 marzo 2021), sempre per quanto concerne i tre punti citati nell’elenco sopra, possono essere convertiti a domanda nel nuovo congedo con diritto all’indennità del 50%, e non sono computati né indennizzati a titolo di congedo parentale. Il ‘buco nero’ per chi ha figli da 14 a 16 anni In caso di figli di età compresa fra 14 e 16 anni e impossibilità a svolgere le proprie mansioni in Smart Working, il DL 30/2021 prevede che uno dei genitori, alternativamente all’altro, abbia diritto (sempre per i tre punti dell’elenco di cui sopra, cioè DaD, Covid o quarantena del figlio per contatto) di astenersi dal lavoro mantenendo così il posto d’impiego, ma senza retribuzione né indennità né contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro. Babysitter per gli autonomi I lavoratori iscritti alla gestione separata Inps, i lavoratori autonomi e il personale soccorso pubblico, impiegato per le esigenze connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19, i lavoratori dipendenti del settore sanitario (pubblico e privato accreditato, medici, infermieri, tecnici di laboratorio biomedico, tecnici di radiologia medica, operatori sociosanitari) con figli minori di 14 anni, possono di scegliere la corresponsione di uno o più bonus per l’acquisto di servizi di baby-sitting nel limite massimo complessivo 100 euro settimanali, da utilizzare per prestazioni effettuate per i tre casi finora spiegati. La tua crescita passa da una nostra sede Cerca la più vicina a te Tanti vantaggi in una tessera associativa Iscriviti ora Tanti vantaggi in una tessera associativa Iscriviti ora Scopri le altre nostre convenzioni Condizioni agevolate agli associati Conflavoro PMI Leggi tutto Offerta esclusiva dedicata Leggi tutto Nexi, l'innovazione dei pagamenti digitali in Italia Leggi tutto 30% di sconto sulle tariffe web Leggi tutto