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La sorveglianza in azienda – Il ConsuLente

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Quanto conosci sulla sorveglianza in azienda? Ecco un focus completo su quanto è possibile (o meno) mettere in pratica

di Susini Group

La sorveglianza in azienda è l’attività di controllo in capo al datore di lavoro o ai soggetti gerarchicamente dipendenti nei confronti dei lavoratori subordinati. Il potere di controllo trae origine dalla comprensibile necessità del datore di lavoro di verificare che il lavoratore operi con la diligenza a cui è obbligato (art. 2104 co.1 c.c.), che esegua le direttive impartite e rispetti la disciplina del lavoro prevista (art. 2104 co. 2 c.c.).

Risulta pertanto legittimo il controllo effettuato direttamente dal datore di lavoro e dai collaboratori dai cui il prestatore di lavoro gerarchicamente dipende (controllo diretto).

I limiti del potere di controllo

Il potere di controllo del datore di lavoro incontra tuttavia i limiti stabiliti dallo Statuto dei Lavoratori (L. 300/1970):

Artt. 2-3 L.300/1970: il datore di lavoro può impiegare guardie giurate solo per scopi di tutela del patrimonio aziendale.

Le guardie giurate non possono pertanto contestare ai lavoratori azioni o fatti diversi da quelli che attengono alla tutela del patrimonio aziendale.

Le guardie giurate non possono accedere nei locali in cui si svolge l’attività lavorativa se non eccezionalmente, per specifiche e motivate esigenze attinenti la tutela del patrimonio aziendale.

In caso di inosservanza delle disposizioni sopra indicate, l’INL può promuovere la sospensione dal servizio.

I nominativi e le mansioni specifiche del personale di vigilanza devono essere comunicati ai lavoratori interessati. 

Controlli a distanza

Laddove si parla invece di controlli a distanza, il fatto che il comma 1 dell’art. 4 L. 300/1970 sia stato abrogato con le modifiche apportate da parte del D.Lgs. 151/2015 non significa assolutamente che i controlli a distanza siano diventati leciti. Significa piuttosto che la loro illiceità sia stata assunta a principio universale con il progressivo recepimento della normativa comunitaria in materia di privacy.

Come previsto dall’art. 4 co. 1 L. 300/1970, gli impianti audiovisivi e gli altri strumenti dai quali derivi anche la possibilità (quindi anche solo il periculum) di controllo a distanza possono essere impiegati esclusivamente per 3 motivi:

1- Esigenze organizzative e produttive;
2- Sicurezza sul lavoro;
3- Tutela del patrimonio aziendale.

Condicio sine qua non per il loro utilizzo è la sottoscrizione di accordo collettivo stipulato dalle Rsa o Rsu. Da notare che non è valido l’accordo sottoscritto dai solo funzionari sindacali territoriali. In mancanza di accordo, previa sottoscrizione di un verbale che lo certifichi, gli impianti o gli strumenti in questione possono essere installati attraverso l’autorizzazione dell’ITL.

In caso di unità produttive ubicate in diverse regioni, è consentita la stipula dell’accordo dalle organizzazioni nazionali comparativamente più rappresentative. Oppure, in caso di verbale di mancato accordo, i controlli a distanza sono consentiti previa autorizzazione della sede centrale dell’INL.

Controlli senza accordo sindacale o autorizzazione INL

Ci sono comunque casi in cui il controllo a distanza è consentito senza accordo sindacale o autorizzazione dell’INL, nel caso dei seguenti strumenti aziendali:

Strumenti necessari al lavoratore a rendere la prestazione lavorativa;
Strumenti di rilevazione di accessi e presenze.

In ogni caso, le informazioni raccolte tramite controllo a distanza sono tuttavia utilizzabili esclusivamente alle seguenti condizioni:

A- sia stata data al lavoratore adeguata informazione in merito a quanto segue:
1- Modalità di utilizzo degli strumenti stessi;
2- Modalità di effettuazione dei suddetti controlli;

B- nel rispetto della normativa vigente in materia di privacy.

In caso contrario risulta pertanto illegittimo qualsiasi provvedimento, anche di licenziamento, preso nei confronti del prestatore di lavoro.

Particolarità

Controlli a distanza su strumenti aziendali:

È interessante analizzare quanto previsto dal Comunicato stampa MLPS 18/06/2015, il quale prevede che se il datore di lavoro intende modificare gli strumenti concessi al lavoratore per rendere la prestazione lavorativa (ad es. aggiungendo software di localizzazione o di filtraggio), allo scopo di controllare il dipendente, allora diventa necessario l’accordo sindacale o l’autorizzazione ministeriale.

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