Breaking News La sorveglianza in azienda – Il ConsuLente giovedì 18 Novembre 2021 Breaking News Quanto conosci sulla sorveglianza in azienda? Ecco un focus completo su quanto è possibile (o meno) mettere in pratica di Susini Group La sorveglianza in azienda è l’attività di controllo in capo al datore di lavoro o ai soggetti gerarchicamente dipendenti nei confronti dei lavoratori subordinati. Il potere di controllo trae origine dalla comprensibile necessità del datore di lavoro di verificare che il lavoratore operi con la diligenza a cui è obbligato (art. 2104 co.1 c.c.), che esegua le direttive impartite e rispetti la disciplina del lavoro prevista (art. 2104 co. 2 c.c.). Risulta pertanto legittimo il controllo effettuato direttamente dal datore di lavoro e dai collaboratori dai cui il prestatore di lavoro gerarchicamente dipende (controllo diretto). I limiti del potere di controllo Il potere di controllo del datore di lavoro incontra tuttavia i limiti stabiliti dallo Statuto dei Lavoratori (L. 300/1970): – Artt. 2-3 L.300/1970: il datore di lavoro può impiegare guardie giurate solo per scopi di tutela del patrimonio aziendale. Le guardie giurate non possono pertanto contestare ai lavoratori azioni o fatti diversi da quelli che attengono alla tutela del patrimonio aziendale. Le guardie giurate non possono accedere nei locali in cui si svolge l’attività lavorativa se non eccezionalmente, per specifiche e motivate esigenze attinenti la tutela del patrimonio aziendale. In caso di inosservanza delle disposizioni sopra indicate, l’INL può promuovere la sospensione dal servizio. I nominativi e le mansioni specifiche del personale di vigilanza devono essere comunicati ai lavoratori interessati. Controlli a distanza Laddove si parla invece di controlli a distanza, il fatto che il comma 1 dell’art. 4 L. 300/1970 sia stato abrogato con le modifiche apportate da parte del D.Lgs. 151/2015 non significa assolutamente che i controlli a distanza siano diventati leciti. Significa piuttosto che la loro illiceità sia stata assunta a principio universale con il progressivo recepimento della normativa comunitaria in materia di privacy. Come previsto dall’art. 4 co. 1 L. 300/1970, gli impianti audiovisivi e gli altri strumenti dai quali derivi anche la possibilità (quindi anche solo il periculum) di controllo a distanza possono essere impiegati esclusivamente per 3 motivi: 1- Esigenze organizzative e produttive; 2- Sicurezza sul lavoro; 3- Tutela del patrimonio aziendale. Condicio sine qua non per il loro utilizzo è la sottoscrizione di accordo collettivo stipulato dalle Rsa o Rsu. Da notare che non è valido l’accordo sottoscritto dai solo funzionari sindacali territoriali. In mancanza di accordo, previa sottoscrizione di un verbale che lo certifichi, gli impianti o gli strumenti in questione possono essere installati attraverso l’autorizzazione dell’ITL. In caso di unità produttive ubicate in diverse regioni, è consentita la stipula dell’accordo dalle organizzazioni nazionali comparativamente più rappresentative. Oppure, in caso di verbale di mancato accordo, i controlli a distanza sono consentiti previa autorizzazione della sede centrale dell’INL. Controlli senza accordo sindacale o autorizzazione INL Ci sono comunque casi in cui il controllo a distanza è consentito senza accordo sindacale o autorizzazione dell’INL, nel caso dei seguenti strumenti aziendali: – Strumenti necessari al lavoratore a rendere la prestazione lavorativa; – Strumenti di rilevazione di accessi e presenze. In ogni caso, le informazioni raccolte tramite controllo a distanza sono tuttavia utilizzabili esclusivamente alle seguenti condizioni: A- sia stata data al lavoratore adeguata informazione in merito a quanto segue: 1- Modalità di utilizzo degli strumenti stessi; 2- Modalità di effettuazione dei suddetti controlli; B- nel rispetto della normativa vigente in materia di privacy. In caso contrario risulta pertanto illegittimo qualsiasi provvedimento, anche di licenziamento, preso nei confronti del prestatore di lavoro. Particolarità Controlli a distanza su strumenti aziendali: È interessante analizzare quanto previsto dal Comunicato stampa MLPS 18/06/2015, il quale prevede che se il datore di lavoro intende modificare gli strumenti concessi al lavoratore per rendere la prestazione lavorativa (ad es. aggiungendo software di localizzazione o di filtraggio), allo scopo di controllare il dipendente, allora diventa necessario l’accordo sindacale o l’autorizzazione ministeriale. La tua crescita passa da una nostra sede Cerca la più vicina a te Tanti vantaggi in una tessera associativa Iscriviti ora Tanti vantaggi in una tessera associativa Iscriviti ora Scopri le altre nostre convenzioni 10% di sconto sui tuoi viaggi Leggi tutto Gestione delle risorse umane in un clic Leggi tutto 30% di sconto sulle tariffe web Leggi tutto Nexi, l'innovazione dei pagamenti digitali in Italia Leggi tutto