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Slittano Spesometro, Esterometro e altre scadenze fiscali: ecco il nuovo calendario

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Scadenze posticipate dopo le polemiche sollevate sulla fatturazione elettronica. La prima scadenza interessata è quella odierna dello Spesometro

Il governo, su proposta del ministro dell’Economia Giovanni Tria, ha deciso di prorogare di diverse settimane alcune scadenze fiscali, tra cui quelle dei cosiddetti Spesometro ed Esterometro. Il motivo dell’apposito decreto è anche dovuto alle difficoltà tecniche riscontrate dalle categorie professionali in relazione alla gestione della fatturazione elettronica.
 

Le scadenze prorogate

– 10 aprile 2019, liquidazioni periodiche Iva. Questo il nuovo termine per l’invio delle comunicazioni (articolo 21–bis, Dl 78/2010) relative al quarto trimestre 2018.

– 30 aprile 2019, Spesometro. Questo il nuovo termine per trasmettere la comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute (articolo 21, comma 1, Dl 78/2010) relative al terzo e al quarto trimestre 2018. Per chi ha optato la soluzione di invio con periodicità semestrale, il riferimento è al secondo semestre 2018. La scadenza era prevista inizialmente per oggi, 28 febbraio.

– 30 aprile 2019, Esterometro primo bimestre. Questo il nuovo termine per trasmettere all’Agenzia delle entrate i dati relativi alle operazioni effettuate e ricevute, nei mesi di gennaio e febbraio 2019, verso e da soggetti non stabiliti in Italia. Il riferimento non riguarda le operazioni per le quali è stata emessa bolletta doganale o fattura elettronica (articolo 1, comma 3-bis, Dlgs 127/2015).

– 16 maggio 2019, versamento Iva primo trimestre. Questo il nuovo, possibile termine per il versamento da parte dei soggetti passivi che, tramite l’uso di interfacce elettroniche, facilitano le vendite a distanza di telefoni cellulari, consolle da gioco, tablet pc e laptop (articolo 11-bis, commi 11-15,Dl 135/2018). E’ prevista la maggiorazione dello 0,40% mensile a titolo corrispettivo.

– 31 maggio 2019, Esterometro secondo bimestre. Questo il nuovo termine per trasmettere all’Agenzia delle entrate i dati relativi alle operazioni effettuate e ricevute, nei mesi di marzo e aprile 2019 (articolo 1, comma 3-bis, Dlgs 127/2015), da parte dei soggetti passivi che, tramite l’uso di interfacce elettroniche, facilitano le vendite a distanza di telefoni cellulari, consolle da gioco, tablet pc e laptop.

 
Lo slittamento è reso possibile dall’articolo 12, comma 5 del Dlgs 241/1997 che consente, tramite decreto del presidente del Consiglio su proposta del ministro dell’Economia, di modificare i termini riguardanti gli adempimenti dei contribuenti relativi alle imposte previste.

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