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Stralcio debiti fino a mille euro nel decreto fiscale: chi può beneficiarne e chi no

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Con il decreto fiscale arriva l’estinzione delle mini-cartelle accumulate tra il 2000 e il 2010. I debiti sono annullati d’ufficio, ma non tutti possono goderne. Vediamo chi sono gli esclusi

E’ quantificabile in oltre 12 milioni di euro la prima conseguenza del decreto fiscale 119/2018 convertito con modificazioni dalla legge 136/2018. Si tratta dello stralcio delle mini-cartelle esattoriali fino a mille euro previsto dall’articolo 4 del suddetto Dl, una delle nove sanatorie previste. L’annullamento è effettuato alla data del 31 dicembre 2018, così da consentire il regolare svolgimento dei necessari adempimenti tecnici e contabili.

 

Nessuna comunicazione, necessario il controllo fai-da-te

Per le imprese e i cittadini contribuenti, dunque, addio quindi a multe, bolli auto, tasse non pagate tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2010 fino a mille euro. La verifica sugli importi cancellati passa dal fai-da-te. Non ci sono stati né ci saranno nei prossimi giorni invii di lettere o comunicazioni ai beneficiari dello stralcio dei debiti.

E’ possibile conoscere la propria situazione visitando il sito www.agenziaentrateriscossione.gov.it e utilizzando una delle quattro chiavi d’accesso previste. Ovverosia lo Spid (il servizio pubblico d’identità digitale), le credenziali rilasciate dall’Agenzia delle entrate (utilizzate, ad esempio, per inviare la dichiarazione dei redditi precompilata), il Pin rilasciato dall’Inps o, infine, la Carta nazionale dei servizi.
 

Ecco la lista dei debiti non condonabili

Il controllo è altamente consigliato perché non tutti i vecchi debiti fino a mille euro sono cancellati d’ufficio. Restano fuori, in particolare e secondo quanto previsto dall’articolo 16 del decreto fiscale, le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato (art. 16, reg UE 2015/1589) e i crediti derivanti da pronunce di condanna  della Corte dei conti.

E ancora: le multe, le ammende e le sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna, nonché le  sanzioni diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai  contributi e ai premi dovuti agli enti previdenziali.

Esclusi anche dazi, accise e Iva all’importazione. Per quanto riguarda le sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada, di cui al Dl 285/1992, lo stralcio dei debiti fino a mille euro si applicano solo in riferimento agli interessi, compresi quelli di cui all’articolo 27, comma 6, legge 689/1981.

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