Conflavoro / Economia / Call center, come funziona la cassa integrazione in deroga nel 2025
Economia

Call center, come funziona la cassa integrazione in deroga nel 2025

Il Ministero del Lavoro ha dato attuazione alle misure di sostegno al reddito destinate ai lavoratori delle aziende operanti nel settore dei call center

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha dichiarato, tramite una nota, l’emanazione del Decreto Interministeriale 45 del 16 gennaio 2025, dando attuazione alle misure di sostegno al reddito destinate ai lavoratori delle aziende operanti nel settore dei call center.

Le risorse per la cassa integrazione in deroga per chi lavora nei call center sono state rifinanziate, per l’anno 2025, secondo quanto previsto dall’art.1, comma 195 della Legge 207/2024 (Legge di Bilancio 2025), per un totale di 20 milioni di euro a valere sul Fondo Sociale per l’Occupazione e la Formazione.

Modalità di accesso al trattamento per gli operatori call center

Il trattamento di Cigs in deroga è destinato a tutti i lavoratori dipendenti delle aziende del settore call center inclusi gli apprendisti, ad eccezione dei dirigenti. Il trattamento viene erogato per un massimo di 12 mesi, con un’indennità che corrisponde al trattamento di integrazione salariale straordinaria, nel limite del massimale previsto dalla normativa. Le imprese di call center possono accedere a questa forma di sostegno nei seguenti casi:

  • sospensione o riduzione dell’attività lavorativa;
  • aziende in fase di cessazione di attività;
  • aziende in procedura concorsuale con continuazione di attività.

La presentazione della domanda

L’accesso alla Cigs in deroga per gli operatori call center è subordinato alla sottoscrizione di un accordo da parte dell’azienda presso la Direzione Generale dei Rapporti di lavoro e delle relazioni industriali e alla presentazione di apposita istanza presso la Direzione Generale degli Ammortizzatori Sociali.

I documenti richiesti includono:

  • il pagamento dell’imposta di bollo;
  • i dati relativi all’azienda e alle unità aziendali destinatarie del trattamento;
  • il verbale dell’accordo stipulato in sede governativa;
  • l’elenco nominativo dei lavoratori interessati;
  • la documentazione a supporto dell’istanza (variabile in ragione della motivazione di attivazione);
  • l’informativa privacy e il consenso al trattamento dei dati personali;
  • i dati del referente aziendale.

Conclusioni

Vista l’importanza dello strumento è doveroso precisare che la provvidenza – ai sensi dall’art.5 del Decreto Legislativo 148/2015 – è soggetta a contribuzione addizionale e consente l’accredito della contribuzione figurativa come previsto dall’articolo 6. Da ultimo si segnala che le quote di TFR maturate durante il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa degli operatori call center rimangono a carico del datore di lavoro a seguito dell’abrogazione della legge 464/1972.

Scopri le altre nostre convenzioni