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Contratto di assunzione, meno obblighi di informazioni per il datore

Nella lettera di assunzione si rimadrà al CCNL di riferimento per alcune specifiche informazioni

ll Decreto Lavoro (dl n. 48/2023) ha introdotto alcune semplificazioni relative agli obblighi di informazione che il datore di lavoro ha riguardo il contratto di assunzione.

I datori di lavoro infatti non sono più obbligati (come previsto dallo scorso 13 agosto in ottemperanza al cosiddetto Decreto Trasparenza, DLgs 104/2022) a inserire nella lettera di assunzione alcune specifiche informazioni. Si rimandano a quanto previsto dai CCNL.

Vediamo quali dati dovranno essere inseriti obbligatoriamente e quali dati si potranno trovare direttamente nel CCNL di riferimento.

Dati obbligatori per il contratto di assunzione 

In base alle novità del Decreto Lavoro, in vigore il 5 maggio, una parte delle informazioni dovrà comunque essere indicata nel contratto individuale:

  • identità delle parti;
  • luogo di lavoro;
  • sede o domicilio del datore di lavoro;
  • inquadramento, livello e qualifica;
  • data di inizio del rapporto di lavoro;
  • tipologia di rapporto di lavoro;
  • contratto collettivo, anche aziendale, applicato al rapporto di lavoro.

Quali dati possono rimandare ai CCNL

Le restanti informazioni, invece, saranno indicate solo nella contrattazione collettiva, anche aziendale:

  • durata del periodo di prova;
  • diritto a ricevere la formazione erogata dal datore di lavoro;
  • durata del congedo per ferie, nonché’ degli altri congedi;
  • procedura, forma e termini del preavviso;
  • importo iniziale della retribuzione e indicazione periodo e modalità di pagamento;
  • programmazione dell’orario normale di lavoro e eventuali condizioni sul lavoro straordinario;
  • variabilità della programmazione del lavoro, se il rapporto di lavoro non prevede un orario normale programmato;
  • enti e istituti che ricevono i contributi previdenziali e assicurativi.

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