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Decontribuzione Sud prorogata per tutto il 2023

Lo sconto INPS per i datori di lavoro del Mezzogiorno sarà al 30% fino al 2025, al 20% nel 2026-2027 e al 10% nei due anni successivi

Prorogata fino al 31 dicembre 2023 la misura denominata Decontribuzione Sud. Si conferma dunque lo sconto INPS (al 30% fino al 2025, al 20% nel 2026-2027 e al 10% nei due anni successivi) per i datori di lavoro del Mezzogiorno con sede operativa in una delle seguenti Regioni: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia.

L’agevolazione contributiva che promuove l’occupazione in aree svantaggiate è riconosciuta dal primo ottobre al 31 dicembre 2020 e sarà prorogata dalla Legge di Bilancio. ​La Commissione europea ha infatti approvato, con decisione del 6 dicembre, la richiesta del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di autorizzare l’estensione per ulteriori 12 mesi della misura Decontribuzione Sud per sostenere le imprese dell’Italia Meridionale nel contesto della guerra con l’Ucraina, nonché di aumentare il budget di 5,7 milioni di euro e i massimali per impresa fino a 2 milioni.

Decontribuzione Sud 2023, imprese e settori esclusi

L’elenco dei settori esclusi:

  • agricolo e domestico;
  • enti pubblici economici;
  • istituti autonomi case popolari trasformati in enti pubblici economici;
  • enti trasformati in società di capitali;
  • ex istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza trasformate in associazioni o fondazioni di diritto privato;
  • aziende speciali costituite anche in consorzio ai sensi degli articoli 31 e 114 del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali;
  • consorzi di bonifica;
  • consorzi industriali;
  • enti morali;
  • imprese del settore finanziario;
  • imprese soggette a sanzioni adottate dall’UE.

Sede operativa e sede legale diverse

Un datore di lavoro con la sede legale in regioni non oggetto di decontribuzione può comunque applicare la Decontribuzione Sud a unità operative ubicate nelle regioni ammesse. La condizione necessaria è che tale unità operativa risulti regolarmente associata al datore di lavoro e registrata all’interno dell’apposita sezione del “Fascicolo elettronico aziendale”.

La Struttura INPS territorialmente competente inserisce il codice di autorizzazione 0L (Datore di lavoro che effettua l’accentramento contributivo con unità operative nei territori del Mezzogiorno).

Tutta la normativa nella circolare n.90 del 2022 dell’Inps

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