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Le misure previste dal Decreto Lavoro

Come dichiarato dalla premier Giorgia Meloni “arriviamo al 6% del taglio del cuneo fiscale per i redditi sotto i 35mila euro e al 7% per quelli sotto i 25mila euro, fino alla fine dell’anno”.

Il Consiglio dei Ministri ha approvato il Decreto Lavoro. Il testo interviene, come si legge nella nota stampa “con misure volte a: ridurre il cuneo fiscale; contrastare la povertà e l’esclusione sociale; promuovere politiche attive del lavoro, con l’obiettivo di assicurare un’adeguata formazione a chi non ha un’occupazione ed è in grado di svolgere un’attività lavorativa e di favorire l’incontro tra domanda e offerta di lavoro”. 

Si introducono inoltre interventi urgenti volti a rafforzare le regole di sicurezza sul lavoro e di tutela contro gli infortuni e si modifica la disciplina del contratto di lavoro a termine.

Vediamo le misure approvate nel dettaglio.

Taglio del cuneo fiscale

Come dichiarato dalla premier Giorgia Meloni “arriviamo al 6% del taglio sotto i 35mila euro e al 7% sotto i 25mila euro, fino alla fine dell’anno”.

Lo sgravio contributivo per i dipendenti viene quindi elevato dal 3% al 7% per i redditi fino a 25mila (1.923 euro al mese) e dal 2% al 6% per i redditi fino a 35mila euro.

Circa 4 miliardi si finanzia, fino al 31 dicembre 2023, l’incremento di 4 punti percentuali del taglio del cuneo fiscale per i dipendenti rispetto a quanto in Legge di Bilancio.

L’aumento dello stipendio netto in busta paga può arrivare a circa 100 euro mensili medi.

Misure sui contratti a termine e modifiche al decreto Trasparenza

Si apportano modifiche alla disciplina del contratto di lavoro a termine (tempo determinato), variando le causali che possono essere indicate nei contratti di durata compresa tra i 12 e i 24 mesi (comprese le proroghe e i rinnovi), per consentire un uso più flessibile di tale tipologia contrattuale, mantenendo comunque fermo il rispetto della direttiva europea sulla prevenzione degli abusi.

Pertanto, i contratti potranno avere durata superiore ai 12 mesi, ma non eccedente i 24 mesi:

Come funzionava prima? Con il decreto Dignità, al contratto di lavoro subordinato poteva essere apposto un termine di durata non superiore a dodici mesi. Il contratto poteva avere una durata superiore, ma comunque non eccedente i ventiquattro mesi, solo in presenza di almeno una delle seguenti condizioni:

  • esigenze temporanee e oggettive, estranee all’ordinaria attività, ovvero esigenze sostitutive di altri lavoratori;
  • esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili, dell’attività ordinaria.

Come funziona adesso? Con il decreto Lavoro per il rinnovo dei contratti a tempo determinato saranno aggiunte causali con l’intento di semplificare la procedura di rinnovo: esigenze previste dai contratti collettivi; motivi di natura tecnica, organizzativa e produttiva individuati da accordi tra aziende e sindacati; esigenze di sostituzione di altri lavoratori.

Il nuovo decreto prevede inoltre che per i lavoratori con contratto a tempo determinato della durata di ventiquattro mesi sottoscritto successivamente all’entrata in vigore del presente decreto, con l’eccezione delle attività stagionali, sia corrisposto un importo una tantum a titolo di welfare di 500 euro. Questo solo se al termine della durata il contratto di lavoro non si è trasformato a tempo indeterminato.

L’importo è ridotto ad un importo ancora da definire in caso di contratto di durata inferiore a ventiquattro mesi e non è dovuto per i contratti di durata inferiore a dodici mesi.

Per quanto riguarda il decreto Trasparenza, mentre nella formulazione non vi era alcun rinvio esplicito alla contrattazione collettiva, anche aziendale, per trasmettere ai lavoratori le informazioni rese indispensabili dal decreto stesso, con il nuovo Decreto Lavoro, il rinvio diventa esplicito.

All’art. 25 c. 1 si prevede che le informazioni di cui alle lettere h), i), l), m), n), o), p) e r) possano essere comunicate al lavoratore con l’indicazione del riferimento normativo o della contrattazione collettiva, anche aziendale, che ne disciplina le materie. Il rinvio è dunque a tutti gli effetti una modalità di assolvimento dell’obbligo informativo ai lavoratori.

Si precisa inoltre che, in nome della semplificazione sopra indicata e dell’uniformità delle comunicazioni, il datore di lavoro è tenuto a consegnare o mettere a disposizione dei lavoratori i contratti collettivi nazionali, territoriali o aziendali e gli eventuali regolamenti aziendali, anche mediante pubblicazione su sito web.

Fringe Benefit

Si conferma l’incremento della soglia dei fringe benefit a 3.000 euro per il 2023, esclusivamente per i lavoratori dipendenti con figli a carico.

Agevolazioni assunzioni under 30

È previsto un incentivo per le aziende che assumono under 30 che non lavorano e non studiano: i Neet. Si tratta uno sgravio contributivo applicabile sulle assunzioni a tempo indeterminato o con contratto di apprendistato dal primo giugno al 31 dicembre di quest’anno. Lo sconto è pari al 60% della retribuzione lorda e ha la durata di un anno.

L’incentivo è cumulabile con altri sgravi, compresa la decontribuzione totale per tre anni di giovani con meno di 36 anni.

L’incentivo è finanziato entro il limite di 80 milioni nel 2023 e di 52 milioni nel 2024. L’Inps accetterà le domande fino a esaurimento fondi.

Misure di inclusione sociale e lavorativa

Dal 1° gennaio 2024 sarà introdotta una misura nazionale di contrasto alla povertà, che consiste in un’integrazione al reddito in favore dei nuclei familiari che comprendano una persona con disabilità, un minorenne o un ultra-sessantenne e che siano in possesso di determinati requisiti relativi alla cittadinanza o all’autorizzazione al soggiorno del richiedente, alla durata della residenza in Italia e alle condizioni economiche. 

Il beneficio mensile, di importo non inferiore a 480 euro all’anno esenti dall’IRPEF, sarà erogato dall’INPS attraverso uno strumento di pagamento elettronico, per un periodo massimo di 18 mesi continuativi, con la possibilità di un rinnovo per ulteriori 12 mesi. 

Il nucleo beneficiario sarà tenuto a sottoscrivere un patto di attivazione digitale e a presentarsi, con cadenza trimestrale, presso i patronati o i servizi sociali e i centri per l’impiego, al fine di aggiornare la propria posizione.

Per i soggetti occupabili, cioè coloro che hanno una età compresa tra i 18 e i 59 anni e non rientrano tra le categorie individuate come “fragili”, è prevista la decadenza dal beneficio nel caso di rifiuto di un’offerta di lavoro a tempo pieno o parziale, non inferiore al 60 per cento dell’orario a tempo pieno e con una retribuzione non inferiore ai minimi salariali previsti dai contratti collettivi e che sia, alternativamente:

  • a tempo indeterminato, su tutto il territorio nazionale;
  • a tempo determinato, anche in somministrazione, se il luogo di lavoro non dista oltre 80 km dal domicilio.

Per evitare il godimento irregolare del beneficio, sono previsti un adeguato regime sanzionatorio e una specifica attività di vigilanza.

I datori di lavoro privati che intendano assumere i beneficiari potranno fruire, a determinate condizioni, di incentivi nella forma di un esonero contributivo previdenziale.

Ai soggetti di età compresa fra i 18 e 59 anni in condizioni di povertà assoluta invece, facenti parte di nuclei familiari privi dei requisiti per accedere al sostegno al reddito, è riconosciuto un diverso contributovolto a sostenere il percorso di inserimento lavorativo. Si eroga attraverso la partecipazione a progetti di formazione, di qualificazione e riqualificazione professionale, di orientamento, di accompagnamento al lavoro e di politiche attive. 

NB: Prima dell’entrata in vigore dell’assegno di inclusione il primo gennaio 2024, per i beneficiari non occupabili il reddito di cittadinanza continuerà ad essere erogato fino alla fine del 2023, senza il limite delle sette mensilità introdotto della Legge di Bilancio.

Contributo per le assunzioni di persone con disabilità

La disposizione prevede il riconoscimento per enti e organizzazioni di un contributo per ogni persona con disabilità assunta a tempo indeterminato tra il 1° agosto 2022 ed il 31 dicembre 2023.

Le misure in materia di somministrazione di lavoro

Si eliminano i limiti percentuali relativi alle assunzioni con il contratto di apprendistato in regime di somministrazione e quelli quantitativi in caso di somministrazione a tempo indeterminato di specifiche categorie di lavoratori (lavoratori in mobilità, soggetti disoccupati non del settore agricolo).

L’esenzione dal rispetto dei limiti quantitativi all’utilizzo di personale in somministrazione si estende al caso in cui tale personale sia assunto dal somministratore con rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

Durata del periodo di prova

Si puntualizza la tempistica della durata del periodo di prova nel rapporto di lavoro a tempo determinato, fissandola in un giorno di effettiva prestazione per ogni quindici giorni di calendario, e si precisa che in ogni caso tale periodo non può essere inferiore a due giorni.

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