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Dichirazione IVA entro il 2 maggio. Chi è esonerato?

Chi applica il regime forfettario non addebita l’Iva in fattura ai propri clienti e non la detrae sugli acquisti

I titolari di Partita IVA devono presentare annualmente la dichiarazione IVA. Per il 2023 la scadenza è fissata per il 2 maggio.

Sono valide anche le presentazioni effettuate 90 giorni oltre la data previa pagamento delle sanzioni spettanti. 

Chi è esonerato dal pagamento dell’IVA?

Sono esonerati dal pagamento dell’IVA:

  • i contribuenti che per l’anno d’imposta hanno registrato esclusivamente operazioni esenti (articolo 10 del Dpr n. 633/1972), nonché coloro che essendosi avvalsi della dispensa dagli obblighi di fatturazione e di registrazione (articolo 36-bis del Dpr n. 633/1972) hanno effettuato soltanto operazioni esenti. Questo esonero non si applica se il contribuente che:
    • ha effettuato operazioni imponibili anche se riferite a attività gestite con contabilità separata;ha registrato operazioni intracomunitarie (articolo 48, comma 2 del decreto legge n. 331 del 1993) o ha eseguito rettifiche (articolo 19-bis2 del Dpr n. 633/1972); ha effettuato acquisti per i quali, in base a specifiche disposizioni, l’imposta è dovuta da parte del cessionario (acquisti di oro, argento puro, rottami ecc.).
  • i contribuenti che si avvalgono del regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità;
  • i produttori agricoli esonerati dagli adempimenti (articolo 34, comma 6 del Dpr n. 633/1972);
  • gli esercenti attività di organizzazione di giochi, intrattenimenti e altre attività simili, esonerati dagli adempimenti Iva, che non hanno optato per l’applicazione dell’Iva nei modi ordinari;
  • le imprese individuali che hanno dato in affitto l’unica azienda e non esercitano altre attività rilevanti agli effetti dell’Iva;
  • i soggetti passivi d’imposta, residenti in altri stati membri della Comunità europea, se hanno effettuato nell’anno d’imposta solo operazioni non imponibili, esenti, non soggette o comunque senza obbligo di pagamento dell’imposta;
  • i soggetti che hanno esercitato l’opzione per l’applicazione delle disposizioni in materia di attività di intrattenimento e di spettacolo, esonerati dagli adempimenti Iva per tutti i proventi conseguiti nell’esercizio di attività commerciali connesse agli scopi istituzionali (legge 16 dicembre 1991, n. 398);
  • i soggetti domiciliati o residenti fuori dall’ Unione europea, non identificati in ambito comunitario, che si sono identificati ai fini dell’Iva nel territorio dello Stato per l’assolvimento degli adempimenti relativi ai servizi di telecomunicazione, teleradiodiffusione ed elettronici resi a committenti, non soggetti passivi d’imposta, domiciliati o residenti in Italia o in altro Stato membro;
  • i contribuenti che si avvalgono del regime forfetario per le persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti e professioni;
  • i raccoglitori occasionali di prodotti selvatici non legnosi di cui alla classe Ateco 02.30 e i raccoglitori occasionali di piante officinali spontanee ai sensi dell’articolo 3 del decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 75, che nell’anno solare precedente hanno realizzato un volume d’affari non superiore ad euro 7.000 (art. 34-ter del Dpr n. 633/1972).

Come si invia la dichiarazione IVA

La dichiarazione, da presentare esclusivamente per via telematica all’Agenzia delle Entrate, può essere trasmessa direttamente dal dichiarante; tramite un intermediario abilitato; tramite altri soggetti incaricati (per le Amministrazioni dello Stato); tramite società appartenenti al gruppo.

Il servizio telematico dell’Agenzia delle Entrate restituisce immediatamente un messaggio che conferma l’avvenuta ricezione del file e, in seguito, fornisce all’utente un’altra comunicazione attestante l’esito dell’elaborazione effettuata sui dati pervenuti, che, in assenza di errori, conferma l’avvenuta presentazione della dichiarazione.

Il forfettario deve dichiarare l’IVA?

Chi applica il regime forfettario non addebita l’Iva in fattura ai propri clienti e non la detrae sugli acquisti. Inoltre, tali contribuenti non liquidano l’imposta, non la versano e non sono obbligati a presentare la dichiarazione e la comunicazione annuale. 

NB: I contribuenti che sono transitati da un regime ordinario al regime forfetario nel 2023 sono tenuti a presentare, entro il 2 maggio 2023, l’ultima dichiarazione IVA, relativa al periodo di imposta 2022.

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