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Rinnovato il CCNL Ortofrutticoli ed Agrumari, le novità

Conflavoro, Fesica-Confsal e Confsal hanno rinnovato il CCNL Ortofrutticoli ed Agrumari, in vigore dal 1° settembre 2024

Conflavoro, Fesica-Confsal e Confsal hanno rinnovato il CCNL Ortofrutticoli ed Agrumari, relativo alle attività di commercio prodotti Ortofrutticoli ed Agrumari comprensivo di tutti i prodotti compresi nella I, II, III, IV, V gamma comprese le lavorazioni industriali e/o artigianali, la conservazione di prodotti ortofrutticoli e le operazioni di preparazione alla vendita.

Le novità per gli ortofrutticoli e gli agrumari

Il nuovo testo contrattuale – con validità e decorrenza dal 1° settembre – oltre a prevedere una generale operazione di aggiornamento degli istituti contrattuali in ottica di maggior semplicità e chiarezza, interviene in modo particolare su alcuni aspetti primari per la vita lavorativa delle attività di ortofrutticoli e agrumari.

In primo luogo è stata rivisitata la disciplina della stagionalità, contestualizzando le ipotesi in cui è possibile farne uso, con particolare riferimento alle attività di  ricevimento, consegna, manutenzione, lavorazione, stoccaggio e gestione amministrativa dei prodotti aventi carattere stagionale e le relative mansioni.

Per quanto riguarda il contratto a tempo determinato, le parti sindacali hanno esteso i casi di esenzione dalle limitazioni quantitative ai contratti a tempo determinato, con particolare riferimento alle seguenti ipotesi:

  • esigenze straordinarie, connesse alle iniziative commerciali e di continuo miglioramento qualitativo, peculiari dei prodotti con particolare riferimento alla freschezza;
  • esigenze connesse a nuovi investimenti e/o a modifiche di linee esistenti di manutenzione straordinaria;
  • attività lavorative, manutentive e produttive collegate o conseguenti ad interventi di manutenzione straordinaria.

I contratti a tempo determinato

In tali casi, per la particolarità delle lavorazioni svolte, non sussiste il limite numerico del 50% stabilito dal CCNL e le stesse costituiscono causale per l’instaurazione di contratti a tempo determinato di durata superiore a 12 mesi.

Con riferimento all’orario di lavoro, al personale preposto alla direzione tecnica o amministrativa dell’azienda o di un reparto di essa con la diretta responsabilità dell’andamento dei servizi, qualora l‘attività lavorativa si svolga al di fuori del normale orario di lavoro, per il tempo strettamente necessario al regolare funzionamento dei servizi, non è dovuto alcun compenso ulteriore salvo la maggiorazione del 42% per lavoro domenicale o per straordinario festivo e del 50% per lavoro straordinario notturno.

Le indennità per caldo e freddo

Da un punto di vista retributivo, l’articolo 25 bis istituisce le indennità per disagio caldo e disagio freddo, attraverso l’erogazione di una maggiorazione del 10% sulla quota oraria della retribuzione di fatto di cui all’art.25.

Rimanendo sul tema delle maggiorazioni, le Parti hanno definito l’erogazione della maggiorazione del 60% per lavoro straordinario festivo notturno, del 42% per lavoro supplementare festivo e del 60% per lavoro supplementare festivo notturno.

Da ultimo, il CCNL ha previsto aumenti retributivi in 4 tranche per tutti i livelli d’inquadramento, allo scopo di rinvigorire il potere d’acquisto dei lavoratori impiegati nelle aziende di cui al campo di applicazione. Il primo aumento ha decorrenza dal 1° settembre 2024.

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