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Ravvedimento operoso 2023, le varie sanzioni applicabili

Il decreto legislativo n. 158/015 ha modificato la normativa sulle sanzioni per ritardati od omessi versamenti

Sei hai omesso il pagamento di imposte entro i termini, il ravvedimento operoso ti permette di rimediare. Potrai infatti beneficiare di una riduzione della sanzione modulata in ragione del tempo trascorso dalla commissione della violazione fino al momento del ravvedimento.

Cos’è il ravvedimento operoso?

Il ravvedimento operoso permette di rimediare a omissioni, ritardi, irregolarità pagando una sanzione inferiore rispetto a quella che spetterebbe nel caso in cui fosse l’Agenzia delle Entrate ad irrogarla.

La sanzione ordinariamente prevista per omesso o insufficiente versamento dell’imposta dovuta (art. 13 del d.lgs. n. 471/1997) è pari al 30% delle somme non versate o versate in ritardo, tale sanzione è però ridotta in sede di autoliquidazione, in funzione della tempestività con cui il contribuente attua la regolarizzazione.

Il decreto legislativo n. 158/2015 ha modificato la normativa sulle sanzioni per ritardati od omessi versamenti, riducendo alla metà la sanzione ordinaria per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a 90 giorni dalla scadenza.

In tali casi, quindi, la sanzione passa dal 30% al 15%, avremo quindi che la sanzione ordinaria sarà per:

– ritardi fino a 14 gg: sanzione del 15% ridotta a 1/15 per giorno;
– ritardi tra 15 e 90 gg: sanzione del 15%;
– ritardi superiori a 90 gg: sanzione ordinaria del 30%.

Tutte le ipotesi di ravvedimento operoso e le sanzioni previste

Ravvedimento sprint (omessi e tardivi versamenti di imposte e ritenute)0,1% per ogni giorno + interessi al tasso legale (pari al 5%)Entro 14 giorni dalla scadenza
Ravvedimento breve (omesso versamento)1,5% ogni giorno + interessi al tasso legale (pari al 5%) (1,5%)
Entro 30 giorni dalla data della violazione
Ravvedimento entro 90 gg (Errori ed omissioni in genere, formali e sostanziali, compresi gli omessi versamenti)1/9 del minimo (1,67%) + interessi al tasso legale (pari al 5%)Entro il 90 giorno successivo al termine per la presentazione della dichiarazione
Ravvedimento trimestrale (Per il versamento delle rate omesse dopo la prima nei casi di accertamento con adesione, concordato, conciliazione, avvisi bonari)1/9 del minimo (1,67%) + interessi al tasso legale (pari al 5%)
Ravvedimento lungo (errori ed omissioni in genere, formali e sostanziali, compresi gli omessi versamenti)1/8 del minimo (3,75%) + interessi al tasso legale (pari al 5%)Entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno nel corso del quale è stata commessa la violazione
Ravvedimento biennale (errori ed omissioni in genere, formali e sostanziali, compresi gli omessi versamenti)1/7 del minimo (4,29%) + interessi al tasso legale (pari al 5%)Entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione
Ravvedimento ultra annuale (errori ed omissioni in genere, formali e sostanziali, compresi gli omessi versamenti)1/6 del minimo (5%) + interessi al tasso legale (pari al 5%)Oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione 
Ravvedimento successivo a P.V.C. (errori ed omissioni in genere, formali e sostanziali, compresi gli omessi versamenti)1/5 del minimo (6%) + interessi al tasso legale (pari al 5%)

Se la regolarizzazione avviene dopo la constatazione della violazione del P.V.C.

Come effettuare il versamento?

Per i versamenti è necessario utilizzare:

  • il modello F24, per le imposte sui redditi, le relative imposte sostitutive, l’Iva, l’Irap e l’imposta sugli intrattenimenti;
  • il modello F23, per l’imposta di registro e gli altri tributi indiretti;
  • l’F24 Elide per tributi, sanzioni e interessi, connessi alla registrazione dei contratti di locazione e affitto di beni immobili.

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