Regolamento Conflavoro Approvato dal Consiglio Direttivo Nazionale il 23 Marzo 2020 Indice PREMESSA ART. 1 PARTECIPAZIONE ALLA VITA ASSOCIATIVA ART. 2 ADESIONE ALLA CONFEDERAZIONE NAZIONALE ART. 3 GESTIONE SOCI PROVINCIALI/TERRITORIALI ART. 4 RAPPRESENTANZA DELLA CONFLAVORO PMI ART. 5 QUOTE ASSOCIATIVE TESSERAMENTO ART. 6 ESONERO RESPONSABILITÀ ECONOMICO AMMINISTRATIVE ART. 7 ORGANI DELL’ASSOCIAZIONI NAZIONALE ART. 8 BILANCIO ART. 9 LE UNIONI DI CATEGORIA ART. 10 POTERI E FUNZIONI DELLE STRUTTURE PERIFERICHE ART. 11 ORGANIZZAZIONE LOGISTICA DELLE SEDI PERIFERICHE ART. 12 ISPEZIONI ART. 13 CONSULTA TECNICA NAZIONALE ART. 14 INCOMPATIBILITÀ DEL SOCIO ART. 15 UTILIZZO DEL SIMBOLO/LOGO PREMESSA Il funzionamento dell’Associazione CONFLAVORO Confederazione Nazionale delle Piccole e Medie Imprese è regolamentato dallo Statuto, dal Codice Etico e dal seguente Regolamento Interno, redatto ed approvato dal Consiglio Direttivo Nazionale in data 23 marzo 2020 che costituisce l’unica normativa regolamentare interna all’Associazione medesima. Il presente regolamento ha lo scopo di integrare lo Statuto dell’Associazione definendone più dettagliatamente alcuni articoli,dando delle specifiche direttive inerenti allo svolgimento delle attività associative. ART. 1 – PARTECIPAZIONE ALLA VITA ASSOCIATIVA La partecipazione attiva alle attività della Confederazione Nazionale da parte delle confederate, ovvero dalle confederazioni provinciali e dei loro delegati è condizione indispensabile a garantire la stretta connessione fra bisogni e richieste degli Associati e attività dell’associazione. Per questo motivo l’organizzazione dell’associazione si impegna a definire le proprie attività con modalità che facilitino quanto più possibile la partecipazione di tutte le confederate. La Confederazione Nazionale e le Confederante Provinciali considerano la trasparenza delle loro azioni imprenditoriali e professionali base indispensabile per l’affermazione del principio di solidarietà associativa che fanno proprio. ART. 2 – ADESIONE ALLA CONFEDERAZIONE NAZIONALE L’adesione alla Confederazione Nazionale è subordinata all’adesione integrale e senza riserve allo Statuto, al Regolamento interno e al Codice Etico della Conflavoro Nazionale. Chi volesse costituire una associazione provinciale della Conflavoro, ove non esistente, dovrà seguire il seguente iter procedurale. La persona che si farà carico di costituire la sede provinciale, incontrerà il Presidente Nazionale il quale dopo attenta valutazione rimetterà al giudizio del comitato esecutivo nazionale. Il candidato otterrà incarico in qualità di coordinatore territoriale con scadenza temporale di 30 giorni mediante delibera del comitato esecutivo ed assumerà la carica mediante accettazione per scritto tale incarico. Il Coordinatore nominato ha mandato di espletare tutti gli atti necessari per il rispetto delle regole e delle disposizioni statutarie che, nell’interesse della Conflavoro riterrà opportuno e necessario applicare alla sede Provinciale. Al fine di tale espletamento di tutti gli atti necessari per la costituzione dell’ Associazione dovrà attenersi alla rigorosa tenuta della documentazione istituzionale ed al disbrigo dei seguenti adempimenti: Comunicazione alla Conflavoro Nazionale delle Persone Fisiche o delle Aziende costituende l’Unione Territoriale, allegando copia dell’eventuale visura camerale e documento di identità dei soggetti indicati; Comunicare il nominativo del futuro presidente provinciale e l’indirizzo dove sarà ubicata la sede associativa; La Segreteria Nazionale provvederà alla redazione dell’atto costituivo provinciale, il quale verrà inoltrato al coordinatore affinché venga sottoscritto e depositato presso l’Agenzia delle Entrate, comunicando i seguenti dati utili per la registrazione e facendo richiesta del codice fiscale: Natura giuridica codice: 12 Codice attività: 941100 – attività di rappresentanza e tutela di imprese. Con la firma e il deposito presso gli uffici competenti, decade l’incarico di coordinatore e tutti i poteri di rappresentanza passano al presidente in carica, il quale provvederà ad inoltrare all’ufficio di presidenza copia dell’Atto costituivo provinciale registrato, allegando il codice fiscale e la domanda di ammissione alla Conflavoro Nazionale nonché il contratto di affitto o comodato d’uso per la sede associativa ed eventuale copia contratti di utenze Sulla domanda di ammissione delibera il comitato esecutivo, il quale verificato il corretto iter di costituzione e procedurale, controllata la documentazione prodotta, accetta la neo costituita confederazione provinciale. Come previsto dallo statuto confederale il presidente provinciale entra a far parte dell’Assemblea nazionale di Conflavoro. ART. 3 – GESTIONE SOCI PROVINCIALI/TERRITORIALI L’iscrizione alla Conflavoro provinciale/territoriale deve essere ordinariamente fatta nel territorio in cui si svolge la propria attività lavorativa e sede legale, restando salva la possibilità per il singolo associando di scegliere la Sede da lui ritenuta più prossima alle sue esigenze. L’iscrizione alla Conflavoro decorre, a tutti gli effetti, dalla data di presentazione della domanda e dal versamento della relativa quota associativa. I soci espulsi dalla organizzazione devono, per essere riammessi, inoltrare domanda di iscrizione alla Conflavoro nazionale. La richiesta di iscrizione è accettata quando sia votata dai 2/3 del Comitato Esecutivo nazionale I soci espulsi dall’Organizzazione, che ricoprivano incarichi dirigenziali, dovranno presentare domanda di iscrizione alla Conflavoro Nazionale. La richiesta di iscrizione è accettata quando sia votata ad unanimità del Comitato di Presidenza Nazionale. ART. 4 – RAPPRESENTANZA DELLA CONFLAVORO È vietato compiere atti o fare affermazioni che ledano il buon nome dell’associazione o di altri associati. Nessun Socio può prendere iniziative e/o intraprendere azioni in nome e/o per conto dell’Associazione senza averne ottenuta specifica autorizzazione dal Comitato esecutivo, dal Presidente o dal Segretario. In caso contrario risponderà personalmente verso terzi e verso l’Associazione stessa per eventuali danni materiali o morali arrecati e potrà essere espulso dall’Associazione stessa. La rappresentanza politica dell’associazione verso i rappresentanti delle istituzioni, verso le altre associazioni di categoria e verso i media spettano: per le sedi provinciali al Presidente Provinciale; per le sedi regionali al Presidente Regionale; per il nazionale al Presidente. In ogni caso, i presidenti si uniformano alle indicazioni del piano strategico nazionale ed alle linee politiche nazionali. ART. 5 – QUOTE ASSOCIATIVE TESSERAMENTO Ogni Conflavoro provinciale/territoriale ha come compito principale quello del proselitismo e quindi di aumentare la base dei propri associati, attraverso il tesseramento ed il versamento della quota associativa. Ogni struttura provinciale/territoriale provvede al finanziamento del sistema Conflavoro ed al raggiungimento delle somme necessarie, al raggiungimento degli scopi sociali e di sistema. Ogni Conflavoro provinciale/territoriale, con strumenti propri, provvede all’incasso diretto delle quote associative dai propri soci all’interno del territorio di pertinenza. Il valore della quota associativa indicativa annuale viene stabilito dal Comitato Esecutivo in sede di approvazione del bilancio e del piano strategico, fatto salvo il fatto che ogtni territoriale ha l’opportunità di fissare valori differenti della singola quota associativa parametrati secondo valori certi e predefiniti. Tali valori dovranno essere trasmessi preventivamente alla Segreteria Nazionale per un controllo di congruità degli stessi. In tale contesto vengono decise anche le quote che la sede provinciale/territoriale deve ripartire alla sede regionale ed al nazionale per finanziare il sistema Conflavoro. Il Comitato esecutivo potrà attuare misure volte ad individuare i criteri minimi necessari per il mantenimento di una sede territoriale, ai quali tutte le sedi dovranno attenersi. ART. 6 – ESONERO RESPONSABILITÀ ECONOMICO AMMINISTRATIVE La partecipazione delle strutture territoriali al sistema nazionale Conflavoro e la partecipazione attraverso la raccolta delle quote associative alla gestione del sistema nazionale, non esime le strutture periferiche dall’informare i fornitori di qualsiasi servizio e/o prodotto delle caratteristiche di autonomia gestionale e finanziaria della medesima struttura periferica, che le rende soggetti terzi e quindi pienamente responsabili delle obbligazioni assunte, rispetto alla Conflavoro nazionale. In ogni caso le strutture periferiche si impegnano a tenere indenne la Conflavoro nazionale da qualsiasi obbligazione assunta direttamente a livello territoriale, essendo dunque sancito statutariamente un principio di assoluta indipendenza finanziaria, giuridica e gestionale tra le Unioni Territoriali ed il Nazionale. Il Presidente di una sede periferica, in virtù dell’incarico ricevuto ed accettato, ha la rappresentanza politica e legale della Confederazione nel rispettivo territorio, esso risponde di tutte le obbligazioni assunte nella qualità e si impegna a: garantire la veridicità dei dati trasmessi alla Confederazione Nazionale e alla pubblica amministrazione, il controllo che l’attività associativa venga svolta da dipendenti e collaboratori opportunamente e debitamente incaricati o delegati ed inquadranti secondo la normativa vigente, assumendo ogni responsabilità civile e penale in caso di comportamento in difformità; utilizzare i contributi associativi della confederazione o dalla Pubblica Amministrazione, per provvedere alle spese di mantenimento della Struttura Periferica, dell’attività di proselitismo, al pagamento delle retribuzioni, degli oneri previdenziali e fiscali del personale dipendente e/o collaboratore, del fitto dei locali dell’associazione, delle spese connesse alla funzionalità della sede; tenere a norma della legislazione vigente la contabilità fiscale e gli adempimenti amministrativi; trasmettere alla Confederazione Nazionale la delibera di approvazione del bilancio annuale, il corredo documentario aggiornato in relazione al contratto di affitto dei locali, la dichiarazione dell’avvenuto regolare versamento degli oneri previdenziali e fiscali della struttura periferica e l’organico dei dipendenti, collaboratori e convenzionati; informare la sede Nazionale di eventuali beni immobili e mobili di proprietà della struttura periferica; non svolgere attività alcuna di pregiudizio, in contrasto o concorrenza con quella della organizzazione; di provvedere al versamento previsto dal regolamento economico deliberato dal consiglio direttivo nazionale alla confederazione Provinciale, Regionale e Nazionale. ART. 7 – ORGANI DELL’ASSOCIAZIONI NAZIONALE Gli organi dell’Associazione Nazionale sono quelli previsti nello statuto di Conflavoro al titolo III, il socio al fine di poter essere eletto democraticamente ad una delle cariche previste dallo statuto dovrà essere rispondente e rispettare quanto previsto nel presente regolamento. Ai massimi organi rappresentativi possono accedere esclusivamente imprenditori, soci o legali rappresentanti di società, o amministratori con deleghe operative, di cui sia noto e certo, per storia ed esperienza, il legame con il sistema associativo Conflavoro. In particolare, il Presidente Nazionale, dovrà essere scelto tra imprenditori in attività che per almeno 5 anni abbiano svolto funzione di Presidente Provinciale o Regionale nella Confederazione Conflavoro o incarichi nazionali. Il comitato esecutivo, prendendo atto della convocazione dell’Assemblea elettiva, provvede alla nomina – al fine di offrire alla seduta elettiva, un articolato di proposte – di una Commissione Elettorale rappresentativa del territorio e dei mestieri, composta da soggetti che si impegnano a non candidarsi ai massimi livelli di direzione (Presidente e Presidenza) a cui affidare il seguente mandato: custodire il registro per la sottoscrizione della candidatura a Presidente avanzata da dirigente in possesso dei requisiti prescritti; definire le principali linee di indirizzo sul cui solco, Presidente e Presidenza, declineranno il proprio programma di mandato; eseguire una verifica dei requisiti per poter candidarsi alla carica. Posto che la candidatura a Presidente della Conflavoro può essere avanzata da ogni avente diritto, questa dovrà essere depositata presso la Presidenza uscente entro e non oltre i 10 giorni antecedenti la data di fissazione dell’assemblea elettiva. Alla candidatura deve essere allegato un programma politico elettorale da sottoporre agli elettori. Le candidature saranno vagliate dalla Commissione Elettorale, per il rispetto dei requisiti sopra proposti, sarà facoltà della commissione ascoltare il candidato, sarà facoltà della commissione provvedere ad accettare o a respingere le candidature ritenute non idonee. La commissione Elettorale, nel termine massimo dei 5 giorni antecedenti la data di fissazione dell’assemblea elettiva presenterà la lista dei candidati e dei programmi elettorali. In caso di dimissioni del presidente nazionale o comunque di una sua prolungata impossibilità a svolgere le proprie funzioni, ovvero in caso di dimissioni o comunque di decadenza della maggioranza dei membri della Comitato esecutivo, convocata dal vicepresidente vicario, ovvero in caso di sua assenza dal vicepresidente più anziano, dovrà procedere alla nomina della Commissione entro 30 giorni; entro i successivi 60 giorni dovrà essere convocata l’Assemblea per il rinnovo. Gli organi della Conflavoro periferiche si conformano allo schema di funzionamento appresso specificato in questo regolamento. Le assisi e le assemblee sono presiedute dal Presidente, coadiuvato dai Vice Presidenti e se nominato dal Segretario Generale. Il Presidente può delegare, per motivi di impedimento o di opportunità, la presidenza dell’assemblea ad altri componenti il Comitato di Presidenza o, in seduta pubblica, anche al Segretario Generale. Il Presidente Nazionale è l’unico organo che può, ad insindacabile giudizio, revocare il mandato ai membri del Comitato esecutivo. Il Presidente propone le modalità di conduzione del dibattito e regola il medesimo garantendo il diritto di espressione di ogni componente l’Assemblea. Propone le modalità di votazione delle delibere e degli emendamenti alle medesime. Pone in votazione eventuali mozioni circa l’ordine dei lavori. Determina le modalità di votazione, tutte le decisione vengono prese a maggioranza, salvo diversa indicazione dello statuto o del presente regolamento. Può, in accordo con il Comitato di Presidenza, sospendere temporaneamente la seduta. Dichiara la conclusione dei lavori. Di quanto stabilito nelle assisi e nelle assemblee viene scritta un apposito verbale del quale ne viene data lettura ed esplicita approvazione. ART. 8 – BILANCIO Ogni anno il Comitato di Presidenza elabora il piano strategico, che dovrà indicare le direttrici politiche dell’associazione, il piano di sviluppo, la quantificazione delle quote associative e dovrà recepire i dati e le determinazioni contenute nei documenti di bilancio preparati dall’Associazione. Il Bilancio della Conflavoro sarà redatto secondo le raccomandazioni e gli schemi che in tal senso sono stati predisposti dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti, e risulterà composto dallo «stato patrimoniale», dal «rendiconto economico» della gestione e dalla relazione «nota integrativa». ART. 9 – LE UNIONI DI CATEGORIA La Conflavoro Nazionale stabilisce quali Sezioni Merceologiche o Gruppi di Interesse si costituiscono nell’ambito del sistema nazionale e ne definisce la composizione numerica degli organi, sulla base di quanto previsto dallo Statuto e dal presente regolamento. Le Sezioni Merceologiche, che rappresentano all’interno della confederazione il gruppo di rappresentanza di ogni singolo settore e o professione, sono rappresentate da un “Portavoce” che viene nominato dal comitato di presidenza Nazionale. Ogni Sezione Merceologica prevista dal Sistema Nazionale potrà essere rappresentata a livello Provinciale ed alla prima riunione da tutti i partecipanti all’Unione di Categoria, con voto a maggioranza nominano il Portavoce Provinciale. Le Sezioni Merceologiche o Gruppi di Interesse si adeguano e rispettano quanto previsto dallo Statuto, dal Codice Etico e dal presente Regolamento. Fanno parte delle Sezioni Merceologiche a e/o Gruppo di Interesse costituite in seno alla Conflavoro, tutte le aziende associate che per tipologia di attività svolta, ricadano nello scopo dell’Unione Costituita. In caso di contrasti, in ordine alle scelte di merito relativamente alla materie delegate alle Unioni con le decisioni e gli indirizzi degli organi provinciali, il presidente di Conflavoro, avvia una procedura di consultazione, per giungere ad una soluzione concordata. Il Presidente riferisce al Comitato Esecutivo, il quale, nei casi di persistente contrasto, può deliberare di revocare all’Unione la delega sulla materia oggetto del contrasto. In caso di persistente contrasto interno alle Unioni di Categoria e/o Gruppo di Interesse della Conflavoro, e per gravi impedimenti al corretto funzionamento degli stessi, il Presidente, su conforme parere del Comitato di Presidenza, può procedere allo scioglimento dell’Unione. ART. 10 – POTERI E FUNZIONI DELLE STRUTTURE PERIFERICHE Fermi restando gli scopi e i compiti delle strutture periferiche previsto dallo statuto nazionale e dal codice etico, alle strutture periferiche competono funzioni proprie e non sovrapponibili fra loro, di cui agli articoli successivi. Compete alla struttura Territoriale/Provinciale: La titolarità del tesseramento e lo sviluppo del proselitismo associativo, dell’adesione al sistema contrattuale Conflavoro, dell’adesione alla bilateralità E.Bi.A.S.P., dell’utilizzo del Fondo sanitario indicato dagli organi direttivi, della promozione di ogni strumento che agevoli i diritti degli associati e di cui Conflavoro sia parte attuatrice; La promozione, l’organizzazione e lo sviluppo delle rappresentanze associative nel proprio territorio; Il coordinamento e il sostegno della componente associativa eletta; L’individuazione dei bisogni formativi e dei nuovi quadri; La gestione amministrativa autonoma delle risorse finanziarie nell’ambito delle quote contributive di propria competenza; La titolarità della azione politica associativa sul territorio di competenza e la contrattazione decentrata aziendale e delle politiche di settore, con il coordinamento della struttura regionale e la supervisione ed approvazione del nazionale. Compete alla Struttura Regionale: Il coordinamento della attività politico-sindacale delle sedi Provinciali con particolare riferimento a quella di rilevanza regionale; L’organizzazione, d’intesa con le sedi Provinciali, della formazione sindacale categoriale specialistica nell’ambito della gestione delle risorse umane di categoria, nonché l’integrazione degli interventi formativi categoriali e confederali; Il sostegno alle sedi territoriali per le politiche contrattuali, di settore e della formazione, con servizi tecnici e di staff professionali; La gestione amministrativa autonoma delle risorse finanziarie nell’ambito delle quote contributive di propria competenza derivante dalla contribuzione provinciale; La titolarità della azione politica associativa sul territorio di competenza regionale e la contrattazione decentrata-aziendale e delle politiche di settore, con la supervisione ed approvazione del nazionale. Compete inoltre alle strutture Regionali: La rappresentanza della organizzazione nel rapporto di concertazione/contrattazione con le istituzioni e le controparti datoriali sulle politiche regionali; La gestione, con il coinvolgimento delle categorie, dell’iniziativa per lo sviluppo del territorio e delle politiche settoriali regionali; La verifica, l’attuazione e la gestione degli accordi da realizzare anche attraverso la costituzione di coordinamenti ad hoc su obiettivi/progetti mirati; La promozione e il coordinamento a sostegno delle strutture in materia di: informazione studi e ricerche; La socializzazione delle esperienze e l’utilizzo delle sinergie dell’Organizzazione mediante l’azione di progettazione, supporto tecnico e informatico, marketing e azione pubblicitaria a sostegno dell’attività del sindacato e della immagine della Conflavoro; ART. 11 – ORGANIZZAZIONE LOGISTICA DELLE SEDI PERIFERICHE Per poter garantire una corretta gestione della vita associativa i presidenti periferici devono organizzare la sede confederale dotando le stesse di personale e di attrezzature minima cosi individuata: Superficie minima da poter garantire lo spazio alla segreteria, alla presidenza e di un aula riunioni e convegni per gli associati; Personale di segreteria ed amministrativo; Società di servizi in grado di offrire i servizi tecnici agli associati ed in grado di assolvere agli scopi statutari; Targa esterna da affiggere all’ingresso della sede confederale; Numero di telefono e fax dedicato; Arredo ed attrezzature d’ufficio e quant’altro necessario all’attività amministrativa e tecnica; ART. 12 – ISPEZIONI La Confederazione ha facoltà di effettuare, attraverso i suoi uffici o suoi delegati, controlli o ispezioni nei riguardi delle organizzazioni periferiche a qualsiasi livello. Le ispezioni sono promosse dal Comitato di Presidenza Nazionale, nell’interesse delle organizzazioni e degli associati; esse vengono disposte con una comunicazione scritta dal Comitato di Presidenza o dalla Segreteria Confederale. Delle ispezioni devono essere redatti, di volta in volta, regolari verbali. Le ispezioni e le rilevazioni risultanti dai relativi verbali non costituiscono sanatoria a nessun effetto e nemmeno deroga agli articoli Statuto confederale, il verbale delle ispezioni viene inoltrato al Comitato di Presidenza Nazionale. Dal risultato delle ispezioni il Comitato di Presidenza Nazionale può indicare delle prescrizioni alle quali le strutture territoriali dovranno adempiere. Modalità, termini e tempi dell’adeguamento saranno fissati all’interno delle prescrizioni stesse. ART. 13 – CONSULTA TECNICA NAZIONALE Sui temi di natura tecnico giuridica e per lo studio e l’approfondimento di normative legislative viene conferito al Presidente Nazionale il potere di costituire una Consulta Tecnica i cui membri vengono scelti, a discrezione del presidente, fra i portavoce delle Unioni di Categoria, dai Presidente Provinciali e Regionali, la partecipazione alle riunioni della Consulta può essere estesa, a discrezione del Presidente, anche ai Coordinatori dei servizi tecnici ed amministrativi ed a professionisti esterni. Attraverso la Consulta Tecnica l’Associazione, attiva un sistema relazionale tra i vari ambiti del sistema Conflavoro e le componenti della società civile, promuovendo tutte le azioni necessarie alla conoscenza ed alla affermazione sul territorio delle posizioni e delle iniziative del sistema. La Consulta Tecnica può esaminare anche problematiche organizzative del sistema e può svolgere una funzione propositiva nei confronti degli Organi confederali. ART. 14 – INCOMPATIBILITÀ DEL SOCIO I Presidenti dei diversi livelli confederali, i vicepresidenti, i membri della Presidenza e Direzioni, i Portavoce delle Unioni, i dirigenti, a tutti i livelli del sistema Conflavoro, comunicano, ai rispettivi organi di appartenenza, l’assunzione di incarichi in amministrazione pubbliche, agenzie indipendenti, enti, enti pubblici, enti economici di natura pubblica ed a partecipazione pubblica, ovvero in società, pubbliche o private, di rilevante interesse nazionale o comunitario, al fine di consentire la verifica delle compatibilità funzionali ovvero le eventuali situazioni di conflitto di interessi. I dirigenti e dipendenti comunicano ai rispettivi Presidenti gli incarichi loro proposti. Il Comitato esecutivo delibera in ordine alla compatibilità, degli incarichi assunti e comunicati; per effetto della pronuncia negativa del Comitato esecutivo, colui che ha accettato l’incarico è tenuto a dimettersi da esso, ovvero a rinunciare agli incarichi in Conflavoro. II collegio dei Probiviri valuta il comportamento dei soggetti di cui al primo comma del presente articolo che hanno omesso di comunicare tempestivamente l’accettazione dell’incarico, ed applica a richiesta del Comitato esecutivo, le sanzioni disciplinari previste nel presente regolamento. Nei casi in cui la Presidenza indichi i rappresentanti dell’Associazione presso gli enti di cui al primo comma del presente articolo, non è mai configurabile situazione di incompatibilità, e non vi è alcun obbligo di comunicazione. La presente norma ha effetto dalla sua approvazione e vale per tutti i nuovi incarichi. ART. 15 – UTILIZZO DEL SIMBOLO/LOGO La Conflavoro allo scopo di promuovere lo sviluppo del Sistema Associativo e delle sedi territoriali, provinciali e regionali nel suo complesso concede gratuitamente alle sedi periferiche individuate nella persona del Presidente pro-tempore, definiti beneficiari, in via non esclusiva l’utilizzo del “Logo” nei modi e termini stabiliti dallo statuto e dal presente regolamento. La durata della concessione è a tempo indeterminato in colleganza con il mantenimento degli incarichi collegati, decaduti i quali decade ogni diritto all’uso del simbolo e del logo; I beneficiari hanno dunque il diritto all’uso fintanto che sono parte del Sistema Conflavoro. La Conflavoro, in quanto unica titolare del Logo, si riserva il diritto di revocare o sospendere l’utilizzo del Logo ai Beneficiari nelle ipotesi di estromissione, nonché nelle ipotesi previste dal Regolamento Nazionale nei modi previsti nel presente regolamento. I Beneficiari sono obbligati a segnalare per iscritto e tempestivamente alla Conflavoro qualsiasi fatto o atto di terzi che costituisca violazione reale o temuta dei diritti sulla titolarità del Logo nonché l’uso indebito da parte di terzi, contraffazioni o alterazioni da parte di altri beneficiari. La Conflavoro si riserva l’adozione di ogni misura ritenuta opportuna e necessaria ai fini di quanto sopra indicato. I Beneficiari appongono, accanto al Marchio, la loro denominazione conformemente alle previsioni dello Statuto. Tutte le attività svolte dai Beneficiari utilizzando il Logo debbono essere realizzate e promosse con modalità tali da non recare pregiudizio o turbativa alla reputazione, al prestigio, ed all’immagine della Conflavoro. Il diritto di utilizzo del Marchio si intende conferito limitatamente alle attività che i Beneficiari direttamente e/o indirettamente svolgono in conformità all’art. 3 dello Statuto. Per le attività che esulano dall’ambito dell’art. 3 dello Statuto è fatto divieto all’uso del Marchio salvo espressa autorizzazione da parte del Comitato esecutivo. I Beneficiari non possono in alcun caso o per qualunque ragione, concedere l’uso totale o parziale del Marchio a terzi, salvo espressa autorizzazione da parte del Comitato esecutivo. In caso di violazione delle norme dello statuto nonché di quelle del presente regolamento, in ogni caso di indebito utilizzo del Marchio, e dove intervenga la revoca delle funzioni di rappresentanza politica ovvero la sospensione di qualsiasi attività associativa nei confronti delle emanazioni territoriali, il Comitato esecutivo della Conflavoro e nei casi di urgenza il presidente stesso possono assumere nei confronti dei beneficiari i seguenti provvedimenti sanzionatori: sospensione dell’uso del Logo per un periodo determinato, nei casi in cui la violazione delle norme dello statuto o del presente regolamento possa essere in breve tempo eliminata; revoca definitiva del Logo negli altri casi. Avverso le sanzioni il beneficiario può proporre motivato reclamo al Comitato Esecutivo secondo lo statuto. Il ricorso non sospende l’efficacia del provvedimento sanzionatorio. Leggi anche Statuto e Codice Etico Conflavoro