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Assicurazione rischi catastrofali, c’è tempo fino al 31 marzo per l’adeguamento

In Gazzetta il decreto del MEF che dà indicazioni alle imprese obbligate, dal 31 marzo 2025, ad avere una polizza assicurativa contro i rischi catastrofali

Si fanno sempre più stretti i tempi per ottemperare al nuovo obbligo di assicurazione a carico delle imprese contro i rischi catastrofali. Dopo i tentativi, vani, di posticipare il termine per la stipula avanzati nelle scorse settimane durante l’iter parlamentare del Decreto Milleproroghe, è stata infatti confermata la scadenza del 31 marzo 2025 per l’adeguamento da parte delle imprese.

Nella Gazzetta Ufficiale n. 48 del 27 febbraio 2025 è stato pubblicato il Decreto del MEF 30 del gennaio 2025, n. 18 concernente il regolamento recante modalità attuative e operative degli  schemi  di assicurazione dei rischi catastrofali, introdotta dalla Legge di Bilancio per il 2024. 

Per chi scatta l’obbligo

Quest’ultima prevede che l’obbligo di stipula di questi contratti assicurativi, a copertura dei danni cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofali verificatisi sul territorio nazionale, si applichi a tutte le imprese, iscritte nel registro delle imprese, con sede legale in Italia e aventi sede legale all’estero con una stabile organizzazione in Italia, e in particolare ai beni aziendali di cui all’articolo 2424, primo comma, sezione Attivo, voce B-II, numeri 1), 2) e 3), del codice civile, utilizzati a qualsiasi titolo per l’attività di impresa, ovvero terreni, fabbricati, impianti e macchinari, attrezzature industriali e commerciali.

La copertura dell’assicurazione contro i rischi catastrofali

Sono coperti dalla polizza i danni cagionati da sismi, alluvioni, frane, inondazioni ed esondazioni, mentre vengono espressamente esclusi dalla copertura assicurativa i beni immobili gravati da abuso edilizio, anche dopo la costruzione, o costruiti in carenza delle autorizzazioni necessarie, nonché i danni conseguenti al comportamento attivo dell’uomo o a terzi provocati dai beni assicurati a seguito di eventi, i danni conseguenti ad atti di conflitti o terrorismo e i danni relativi a energia nucleare, armi, sostanze radioattive, esplosive, chimiche o derivanti da inquinamento o contaminazione.

Le indicazioni del decreto per le imprese

Oltre alla definizione puntuale del campo di applicazione, i principali adempimenti prescritti dal decreto ministeriale prevedono: 

  • le modalità di determinazione e adeguamento periodico dei premi:il premio viene determinato in misura proporzionale al rischio, tenendo conto di una serie di fattori tra cui: ubicazione territoriale e vulnerabilità dei beni assicurati, mappe di pericolosità e adozione di modelli predittivi per l’analisi del rischio, misure preventive proporzionali all’entità del rischio già adottate dall’impresa. I premi sono aggiornati periodicamente, anche in  considerazione del principio di mutualità, al fine di riflettere l’evoluzione dei valori economici e di conoscenza e modellazione del  rischio;
  • i limiti alla capacità di assunzione  del  rischio  da  parte delle imprese assicuratrici: la propensione al rischio è definita in coerenza  con  il fabbisogno di solvibilità globale delle stesse imprese assicuratrici, aggiornati almeno annualmente e definiti con riferimento all’intero portafoglio acquisito su tali rischi, con l’obbligo di cessare l’assunzione nell’intero territorio nazionale qualora raggiunto il limite di tolleranza;
  • l’aggiornamento dei valori di eventuale scoperto o franchigia: per la fascia fino a 30  milioni  di euro di somma assicurata si può prevedere uno scoperto non superiore al 15% del   danno indennizzabile, oltre la quale sarà la negoziazione tra le parti a definire la percentuale di scoperto. 
  • le modalità di  coordinamento  in  relazione  agli  atti  di regolazione e vigilanza prudenziale di competenza dell’IVASS: vi è l’obbligo per le compagnie assicurative di pubblicare online tariffe e condizioni per garantire la massima trasparenza, su cui comunque vigilerà l’Autorità deputata. 

Altri elementi rilevanti contenuti nel decreto riguardano: 

  • la definizione dei massimali di indennizzo, pari alla somma assicurata fino a 1 milione di euro, almeno al 70% tra 1 e 30 milioni di euro e concordata tra le parti oltre i 30 milioni; 
  • le disposizioni transitorie, che prevedono, tra le altre cose, che l’adeguamento alle previsioni del decreto debba avvenire entro 30 giorni per i testi di polizza e a partire dal primo rinnovo o quietanzamento utile per le polizze già in essere.

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