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Sostegni Ter in Gazzetta, dal Mise 200 milioni a fondo perduto per il commercio al dettaglio

Il Fondo per il rilancio delle attività economiche riguarda chi ha ricavi inferiori a 2 milioni e ha subito perdite per almeno il 30%

Il decreto Sostegni Ter, dopo alcuni giorni di attesa, è stato pubblicato in Gazzetta (DL 4/2022 – leggilo qui). Diventa quindi ufficiale il nuovo Fondo per il rilancio delle attività economiche, che fa capo al Mise del ministro Giancarlo Giorgetti e che prevede 200 milioni da stanziare nei confronti delle attività di commercio al dettaglio più colpite dalle misure anti-Covid. La dotazione finanziaria riguarda il solo 2022 e si tratta di contributi a fondo perduto.

Le attività interessate

Le attività sono quelle individuate dai codici Ateco 2007: 47.19, 47.30. 47.43 e tutte le attività dei gruppi 47.5 e 47.6, 47.71, 47.72, 47.75, 47.76, 47.77, 47.78, 47.79, 47.82, 47.89 e 47.99. Si tratta di:

attività di commercio al dettaglio in esercizi non specializzati:
commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati;
commercio di apparecchiature audio e video in esercizi specializzati;

e di tutte le attività dei seguenti gruppi di commercio al dettaglio in esercizi specializzati:

prodotti per uso domestico;
articoli culturali e ricreativi;
–  articoli di abbigliamento, calzature;
cosmetici, profumeria e di erboristeria;
fiori, piante, semi, fertilizzanti;
animali domestici e alimenti per animali domestici;
orologi e articoli di gioielleria;
articoli di seconda mano in negozi, commercio al dettaglio ambulante di prodotti tessili, abbigliamento e calzature e di altri prodotti;
commercio al dettaglio al di fuori di negozi, banchi o mercati.

I requisiti per accedere al Fondo

Per accedere al fondo le imprese devono presentare un ammontare di ricavi riferiti al 2019 non superiore a 2 milioni di euro e aver subito una riduzione del fatturato nel 2021 di almeno il 30% rispetto al 2019.

L’ammontare del contributo si calcola applicando una percentuale alla differenza tra l’ammontare medio mensile dei ricavi relativi all’esercizio 2021 e l’ammontare medio mensile dei medesimi ricavi riferiti all’esercizio 2019. In particolare:

60%, per i soggetti con ricavi relativi all’esercizio 2019 non superiori a 400 mila euro;
50%, per i soggetti con ricavi relativi all’esercizio 2019 tra 400 mila euro e fino a 1 milione di euro;
40%, per i soggetti con ricavi relativi all’esercizio 2019 tra 1 e 2 milioni di euro.

Per l’immediata attuazione delle disposizioni, il ministero dell’Economia dovrà con apposito decreto apportare le necessarie variazioni di bilancio,

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