Statuto Confederale Approvato con delibera dell’Assemblea Nazionale del 10 Febbraio 2020 Indice TITOLO I – COSTITUZIONE E SCOPI ART. 1 – COSTITUZIONE E SEDE ART. 2 – DURATA ART. 3 – SCOPI ART. 4 – TUTELA DEL NOME E DEL LOGO TITOLO II – CONFEDERAZIONE ART. 5 – SOCI CONFLAVORO PMI ART. 6 – SOCI ORDINARI ART. 7 – SOCI SOSTENITORI ART. 8 – ORGANIZZAZIONI ADERENTI ART. 9 – REQUISITI APPARTENENZA ALLA CONFEDERAZIONE ART. 10 – DOMANDE DI AMMISSIONE SOCI CONFEDERALI ART. 11 – DIRITTI DEI SOCI ART. 12 – DOVERI DEI SOCI ART. 13 – CONTRIBUTI ASSOCIATIVI ART. 14 – SANZIONI ART. 15 – RICHIAMO – SOSPENSIONE DEI SOCI ART. 16 – ESCLUSIONE DELLE UNIONI TERRITORIALI ART. 17 – COMMISSARIAMENTO DELLE UNIONI TERRITORIALI ART. 18 – RECESSO DELLE UNIONI TERRITORIALI TITOLO III – ORGANI DELLA CONFEDERAZIONE ART. 19 – ORGANI ART. 20 – ASSEMBLEA ART. 21 – CONVOCAZIONE DELL’ASSEMBLEA ART. 22 – COSTITUZIONE DELL’ASSEMBLEA ART. 23 – LAVORI ASSEMBLEARI ART. 24 – DELIBERAZIONI DELL’ASSEMBELA ART. 25 – COMPITI DELL’ASSEMBLEA ART. 26 – CONSIGLIO DIRETTIVO ART. 27 – COMPITI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO ART. 28 – PRESIDENTE E VICE PRESIDENTI ART. 29 – COMITATO ESECUTIVO ART. 30 – RIUNIONI DEL COMITATO ESECUTIVO ART. 31 – COMPITI DEL COMITATO ESECUTIVO ART. 32 – SEGRETARIO GENERALE ART. 33 – COLLEGIO DEI REVISORI CONTABILI ART. 34 – COMITATO DEI PROBIVIRI ART. 35 – DISPOSIZIONI GENERALI SULLE CARICHE TITOLO IV – STRUTTURE TERRITORIALI ART. 36 – STRUTTURE PERIFERICHE ART. 37 – AUTONOMIA GIURIDICA, AMMINISTRATIVA E PATRIMONIALE ART. 38 – PROVVEDIMENTI STRAORDINARI TITOLO V – ARTICOLAZIONE ORGANIZZATIVA ART. 39 – LE SEZIONI MERCEOLOGICHE ART. 40 – I RAGGRUPPAMENTI DI ZONA TITOLO VI – NORME GENERALI ART. 41 – FONDO COMUNE ART. 42 – DIRETTIVE GESTIONALI ART. 43 – ESERCIZIO SOCIALE ART. 44 – VITA ASSOCIATIVA TITOLO VII – DISPOSIZIONI FINALI ART. 45 – MODIFICHE STATUTO ART. 46 – SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE ART. 47 – NORMA DI RINVIO ART. 48 – ENTRATA IN VIGORE NORME TRANSITORIE TITOLO I – COSTITUZIONE E SCOPI ART. 1 – COSTITUZIONE E SEDE È costituita con sede in Roma, la Confederazione Nazionale delle Piccole e Medie Imprese in sigla “CONFLAVORO” Associazione di Rappresentanza Sindacale dei Datori di Lavoro, apartitica e senza scopo di lucro. La CONFLAVORO, si articola in Unioni Territoriali e Federazioni regionali o interregionali che, insieme, costituiscono il Sistema unitario della rappresentanza delle piccole e medie imprese orientate alla produzione, organizzazione ed erogazione di beni e/o servizi con organizzazione commerciale, artigianale, agricola ed industriale, anche in forma cooperativa. ART. 2 – DURATA La Conflavoro ha durata illimitata e l’eventuale scioglimento è deliberato ai sensi e con le modalità di cui al Titolo VI del presente Statuto. ART. 3 – SCOPI La CONFLAVORO, esclusa ogni finalità di lucro e con carattere di assoluta apartiticità, persegue, nell’ambito nazionale la rappresentanza, la tutela ed opera per la qualificazione, l’affermazione e lo sviluppo, nonché il riconoscimento dei valori culturali, sociali ed imprenditoriali delle piccole e medie imprese. Essa è l’espressione unitaria delle piccole e medie imprese e delle altre forme del lavoro produttivo, autonomo ed indipendente e cooperativo, che ad essa aderiscono per la più idonea tutela delle peculiarità strutturali, sociali e culturali e degli interessi collettivi. A tali fini, escluso ogni intento di lucro, essendo vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita della Confederazione, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte dalla legge, e con carattere di apartiticità, provvede a: rappresentare, a livello nazionale, comunitario e internazionale, gli associati nei confronti delle autorità, dei terzi e delle altre associazioni di imprenditori e di prestatori d’opera, in tutto quanto riguarda questioni di carattere imprenditoriale, tutelandone gli interessi, singoli e collettivi, e favorendone lo sviluppo tecnico ed economico; raccogliere ed elaborare informazioni e dati, nonché a promuovere o realizzare studi e ricerche su questioni inerenti le piccole e medie imprese; promuovere, attuare e concorrere all’attuazione di iniziative tendenti a stimolare ed accrescere la professionalità nell’ambito delle imprese associate, anche attraverso la promozione di manifestazioni, fiere, mostre, esposizioni; stipulare in sede nazionale, nell’interesse delle categorie rappresentate, accordi economici, patti e contratti collettivi che vincolano i soci, salvo specifiche deroghe. In particolare le aziende associate sono tenute all’ applicazione dei contratti collettivi nazionali stipulati da CONFLAVORO, a meno che non comunichino a CONFLAVORO la loro opzione per la stipula e l’applicazione di un contratto collettivo aziendale con il quale, pur dovendo conservare le logiche della bilateralità partecipata da CONFLAVORO, intendano sostituire il contratto aziendale al contratto nazionale. La CONFLAVORO si riserva di partecipare a tali negoziazioni con le opportune modalità. Parimenti le Unioni Territoriali CONFLAVORO sono tenute, salvo specifica autorizzazione del Comitato Esecutivo, a far applicare i contratti collettivi nazionali stipulati da CONFLAVORO. Gli accordi economici, patti o contratti collettivi saranno firmati dal Presidente, quale legale rappresentante della Confederazione o da persona da lui delegata; promuovere in sede locale, anche al fine di favorire l’aggregazione tra imprese, la costituzione e lo sviluppo di cooperative, consorzi, reti, società di persone, società a responsabilità limitata e altre società di capitali, nonché di altri enti per la produzione, la trasformazione e la commercializzazione di prodotti e/o servizi, per l’acquisto collettivo di beni strumentali, semilavorati, merci e servizi necessari all’attività imprenditoriale e per l’erogazione di servizi alle imprese e alle persone, assumendone la rappresentanza sindacale e/o legale; organizzare seminari di studio, ricerca, convegni di interesse generale; promuovere accordi di carattere economico nell’interesse degli aderenti al sistema confederale. promuovere in sede nazionale la prestazione, anche diretta, e fornire servizi di consulenza, informazione ed assistenza agli associati, quali quelli legali, amministrativi, tributari, informatici, finanziari, commerciali, ambientali, tecnici, assicurativi, previdenziali, assistenziali, nel settore dell’igiene e della sicurezza sui luoghi di lavoro, o quanti altri necessitino, anche mediante la costituzione di apposite società, enti, reti di professionisti, o tramite società controllate o collegate; assicurare ai Soci servizi comuni o specifici di assistenza e consulenza per la gestione dei rapporti di lavoro e il servizio sindacale; promuovere in sede nazionale la formazione sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, l’introduzione del sistema qualità, lo sviluppo e l’utilizzo di nuove tecnologie, la qualificazione professionale ed imprenditoriale, la formazione continua di qualsiasi natura; promuovere la formazione e la riqualificazione professionale di tutti gli operatori e categorie in proprio o di concerto con la Unione Europea, il Ministero del Lavoro, Enti regionali, Provinciali, Metropolitani e Comunali al fine di consentire una adeguata crescita delle risorse umane; promuovere, attuare o concorrere all’attuazione di qualsiasi iniziativa tendente al miglioramento tecnico ed allo sviluppo economico delle imprese; promuovere e favorire ogni intesa che valga a regolare, nel comune interesse, i rapporti reciproci delle imprese associate; promuovere e stipulare convenzioni con Aziende ed Enti per favorire gli associati; nominare e designare a rappresentarla esponenti delle imprese associate in tutti i consigli, enti ed organi in cui tale rappresentanza sia prevista dalle leggi e dai regolamenti o sia richiesta od ammessa; provvedere a tutte quelle altre incombenze che venissero ad essere attribuite per legge o norme assimilate. promuovere in tutte le sedi il sistema di istruzione e di formazione professionale attraverso gli enti privati di formazione professionale regolarmente accreditati. Per raggiungere le finalità di cui sopra l’Associazione a titolo esemplificativo e non esaustivo: può aprire uffici di rappresentanza in altri Paesi; può aderire ad organizzazioni ed enti nazionali, comunitari ed internazionali e può costituire, stabilendone organizzazione e compiti, Uffici o Recapiti su tutto il territorio nazionale; può dar vita, partecipare o contribuire a Società, Consorzi, Fondazioni ed Enti vari; può istituire e partecipare ad Enti bilaterali, Istituti di previdenza, ecc.; costituire, aderire, partecipare e fondi interprofessionali; può altresì istituire collegi di conciliazione e di arbitrato, intesi a dirimere conflitti di interesse tra le componenti, e aderire ad organismi, anche internazionali, a ciò preposti e commissioni di certificazione dei contratti. ART. 4 – TUTELA DEL NOME E DEL LOGO Il nome ed il logo CONFLAVORO sono di esclusiva proprietà della Conflavoro Nazionale e devono, su espresso mandato del Comitato Esecutivo Nazionale, essere utilizzati dalle Unioni Territoriali CONFLAVORO e Federazioni regionali o interregionali, regolarmente costituite e operanti come da specifiche regolamentazioni. In tutti i casi di irregolarità, inefficacia o inefficienza delle articolazioni locali di Conflavoro il Comitato Esecutivo può revocare tale mandato. Nel caso in cui il nome ed il logo CONFLAVORO vengano utilizzati da organizzazioni estranee o a cui è stato revocato il mandato di cui sopra, la CONFLAVORO intraprenderà le necessarie azioni di tutela. TITOLO II – CONFEDERAZIONE ART. 5 – SOCI CONFLAVORO Sono Soci della CONFLAVORO, le figure imprenditoriali di cui al seguente art.6 iscritte per tramite delle Unioni Territoriali. Le Unioni Territoriali sono la struttura rappresentativa primaria e di base di CONFLAVORO, con funzioni di gestione e promozione dell’organizzazione e di rappresentanza e tutela dei soci verso le istituzioni e gli enti locali, in ambito, provinciale, sub-provinciale, metropolitano o interprovinciale. Esse possono riunirsi in Federazioni regionali o interregionali in base alle determinazioni del Comitato Esecutivo Nazionale. ART. 6 – SOCI ORDINARI Sono Soci Ordinari della CONFLAVORO e possono associarsi alla Confederazione, tramite le Unioni Territoriali, tutti gli Imprenditori, i Lavoratori Autonomi, i Cooperatori, i Professionisti, i Pensionati e altri soggetti pubblici, pubblico-privati e privati, i quali si riconoscano nelle finalità della Confederazione accettandone finalità, modi di attuazione, Statuto, Regolamento e Codice Etico. Le Unioni Territoriali inquadrano come soci, le imprese operanti in un ambito territoriale, determinato dal Comitato Esecutivo Nazionale, quale che sia l’attività svolta, assegnandole alle Sezioni merceologiche di competenza in base alla delibera istitutiva delle stesse. ART. 7 – SOCI SOSTENITORI Sono soci sostenitori della CONFLAVORO tutti i cittadini, di qualsiasi nazionalità, sesso, religione ed estrazione sociale che, pur non partecipando direttamente alla vita istituzionale della Confederazione, ne condividono gli obiettivi e le azioni sindacali sia a livello periferico che nazionale. ART. 8 – ORGANIZZAZIONI ADERENTI Possono aderire alla Confederazione, purché perseguano analoghe finalità: le unioni e le associazioni di rilievo nazionale che rappresentino e tutelino l’interesse della singola categoria; le associazioni, le cooperative o gli enti di rilievo che perseguano scopi di assistenza (anche nel campo previdenziale e sanitario), formazione e tutela economico sociale; le associazioni e gli enti che promuovano politiche per la valorizzazione e la tutela del Made in Italy; le associazioni e gli enti che promuovano politiche rivolte alla sicurezza ed alla qualità sui luoghi di lavoro; Possono altresì aderire organizzazioni costituite da imprenditori che perseguano finalità analoghe a quelle della CONFLAVORO. Con riferimento ad ogni organizzazione richiedente, la domanda di adesione deve essere corredata dallo statuto e dal verbale dell’organo deliberante la richiesta di adesione. Sulle domande di adesione o sull’esclusione decide il Comitato Esecutivo Nazionale della Confederazione. La quota di adesione annuale, stabilita dal Comitato Esecutivo, non attribuisce diritto alcuno di partecipazione attiva negli Organi della Confederazione. ART. 9 – REQUISITI DI APPARTENENZA ALLA CONFEDERAZIONE Per aderire alla CONFLAVORO le Unioni Territoriali debbono: presentare apposita domanda di adesione alla CONFLAVORO; accettare il presente Statuto Confederale e impegnarsi a perseguire, nel rispetto delle norme e dei principi organizzativi generali, degli indirizzi e delle disposizioni nazionali, gli scopi associativi; adottare lo Statuto tipo, Allegato A dello Statuto Confederale; accettare ed adottare i Regolamenti della CONFLAVORO; adottare il Codice Etico della CONFLAVORO; impegnarsi ad assicurare prestazioni specifiche e diversificate in base al riparto delle competenze; avere una struttura operativa e logistica tale da permettere una corretta gestione della vita associativa; mettere a disposizione del sistema CONFLAVORO i dati associativi, amministrativi e contabili necessari a dimostrare la correttezza e la trasparenza nella gestione organizzativa e nella conduzione amministrativa; adottare un bilancio con relativo piano dei conti tipo; accettare il mandato alla adozione del logo registrato della CONFLAVORO Nazionale e il relativo disciplinare d’uso, inserendo il territorio di competenza nella denominazione della Unione; adottare l’inammissibilità tassativa della contemporanea iscrizione delle imprese associate ad altre Associazioni costituite per analoghi scopi ed aderenti ad organizzazioni diverse dalla CONFLAVORO. Le Unioni Territoriali sono tenute a caricare sul gestionale nazionale i loro dati contabili e bilanci consuntivi, nonché tutti i dati anagrafici necessari alla costituzione e all’aggiornamento del registro delle imprese associate, seguendo le istruzioni nazionali. ART. 10 – DOMANDE DI AMMISSIONE SOCI CONFEDERALI Le strutture associative che chiedono di essere associate alla Confederazione, devono presentare apposita domanda corredata da: copia autentica dell’atto costitutivo registrato, contenente l’adozione allo Statuto tipo; copia dell’assegnazione del Codice Fiscale; elenco dei soci ordinari, unitamente alla domanda di associazione degli stessi. Sulla domanda di adesione decide il Comitato Esecutivo Nazionale. La decisione del Comitato Esecutivo deve essere comunicata alla struttura interessata, con lettera raccomandata o PEC, entro 15 giorni dalla domanda ed è insindacabile. La qualità di socio, sia della struttura territoriale che dei soggetti ad essa associati, viene comprovata dalla iscrizione nel “Libro degli Associati”. Tale libro, anche su supporto telematico, è tenuto a cura del Segretario Generale della Confederazione. ART. 11 – DIRITTI DEI SOCI I Soci hanno diritto di ricevere le prestazioni istituzionali, di rappresentanza, di assistenza e di servizio, fornite dalla Confederazione e quelle derivanti dall’appartenenza al sistema confederale. I Soci hanno diritto di partecipazione, intervento ed elettorato attivo e passivo negli organi della Confederazione purché in regola con gli obblighi statutari e secondo le modalità previste dal presente Statuto. ART. 12 – DOVERI DEI SOCI L’adesione alla Confederazione comporta l’obbligo di osservare il presente Statuto, i Regolamenti, il Codice Etico, nonché tutte le deliberazioni assunte dagli organi confederali. L’attività delle associazioni confederate deve essere esercitata secondo i principi della deontologia professionale e imprenditoriale e non deve essere lesiva dell’immagine della categoria, tutelata dall’Associazione, né di alcuno dei suoi partecipanti. In particolare i soci si obbligano a: partecipare attivamente alla vita associativa; applicare convenzioni ed ogni altro accordo stipulato dalla Confederazione o dalle altre componenti del sistema confederale, salvo le deroghe riferite ai contratti collettivi di lavoro, di cui al precedente art.3, lett. d); non fare contemporaneamente parte di Associazioni diverse dalla CONFLAVORO e costituite per scopi analoghi; fornire alla Confederazione, nei modi e nei tempi richiesti, i dati e i documenti necessari e utili per il raggiungimento degli scopi statutari; versare quote associative ordinarie, straordinarie o di scopo, nella misura e secondo le modalità ed i termini deliberati dal Comitato Esecutivo Nazionale. ART. 13 – CONTRIBUTI ASSOCIATIVI I contributi associativi sono costituiti da: una quota associativa, determinata dal Comitato Esecutivo Nazionale all’atto dell’ammissione anche in funzione della consistenza territoriale di ciascuna Unione Territoriale socia; una quota annuale da versarsi, nella misura e secondo le modalità decise dal Comitato Esecutivo, da parte delle Unioni Territoriali socie, sulla scorta della specifica delibera contributiva del Comitato Esecutivo Nazionale. eventuali quote straordinarie o contributi di scopo deliberati dal Comitato Esecutivo. Le imprese associate sono impegnate a versare i contributi associativi nelle misure e nelle forme determinate dagli Organi Statutari, in via diretta o per il tramite di istituti convenzionati ai sensi della Legge 4 giugno 1973 n.311 e successive modificazioni (INPS, INAIL e Altri Enti), consentendo che la riscossione dei contributi associativi e per l’assistenza contrattuale avvenga contemporaneamente e con le stesse modalità previste per il versamento dei contributi obbligatori stabiliti dalle norme di Legge. Gli organismi aderenti, versano annualmente una quota di adesione che sarà concordata con il Comitato Esecutivo. Il versamento dei contributi associativi e delle quote di adesione è a fondo perduto e pertanto detti versamenti non potranno, in nessun caso, essere rivalutabili o ripetibili. Il versamento dei detti contributi e delle quote di adesione non genera diritti di partecipazione ed in particolare non determina quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi a qualsiasi titolo. ART. 14 – SANZIONI I soci – tanto le Unioni Territoriali quanto le aziende – che si rendessero inadempienti agli obblighi e doveri del presente Statuto, sono passibili delle seguenti sanzioni, in quanto compatibili: sospensione da ogni servizio e da ogni attività sociale, per un periodo da tre a sei mesi; sospensione o decadenza dei rappresentanti che ricoprono cariche direttive nella Confederazione; sospensione o decadenza dei rappresentanti dell’impresa che ricoprono incarichi in sedi di rappresentanza esterna nella Confederazione; sospensione dell’elettorato attivo e passivo; sospensione dal diritto a partecipare agli organi direttivi della Confederazione; espulsione o esclusione nel caso di ripetuta morosità o di altro grave inadempimento agli obblighi derivanti dal presente Statuto. Le sanzioni vengono deliberate dal Comitato Esecutivo Nazionale. È ammesso il ricorso al Comitato dei Probiviri nel termine di sette giorni decorrenti dalla comunicazione del provvedimento. Per il procedimento valgono le regole di cui all’art.16, ma il ricorso non sospende l’efficacia del provvedimento deliberato. ART. 15 – RICHIAMO – SOSPENSIONE DEI SOCI All’Unione Territoriale socia che risulti responsabile di atti che determinino un danno all’immagine o all’organizzazione della CONFLAVORO, ove non ricorrano gli estremi dell’esclusione o del commissariamento, come previsto dai successivi articoli, possono essere applicati il richiamo o la sospensione. Tali provvedimenti possono essere adottati anche nei confronti di tutti i dirigenti e/o soci ordinari che arrechino danno materiale o morale alla CONFLAVORO e/o alle strutture collaterali. L’Organo competente a deliberare il provvedimento, quando ne ravvisi la necessità, è il Comitato Esecutivo Nazionale. Contro il richiamo o la decisione di sospensione può essere proposto, entro sette giorni dalla comunicazione, ricorso al Comitato dei Probiviri.Per il procedimento valgono le regole di cui all’art.16, ma il ricorso non sospende l’efficacia del provvedimento deliberato. ART. 16 – ESCLUSIONE DELLE UNIONI TERRITORIALI Il Comitato Esecutivo Nazionale può deliberare, con decisione immediatamente esecutiva, l’esclusione della Unione Territoriale socia quando la stessa commetta gravi violazioni dello Statuto o delle direttive confederali; rifiuti di rispettare le decisioni degli organi Confederali; violi le disposizioni contributive della Confederazione; nonché quando con il suo comportamento offenda il prestigio confederale o danneggi gli interessi della CONFLAVORO e delle categorie rappresentate. La Unione Territoriale esclusa perde ogni diritto di utilizzo dei segni distintivi di titolarità della Confederazione o comunque riconducibili alla stessa.Il provvedimento di esclusione, eventualmente preceduto dalla nomina di un Delegato Confederale avente le medesime funzioni ed i poteri previsti dall’articolo successivo per il commissariamento, è adottato dal Comitato Esecutivo dopo aver provveduto a formulare la contestazione scritta dell’addebito e del relativo, potenziale provvedimento alla Unione Territoriale socia. La stessa può, entro sette giorni dal ricevimento della contestazione scritta, far pervenire al Comitato dei Probiviri le proprie osservazioni, dandone avviso al Comitato Esecutivo. In tal caso il Comitato Esecutivo può, entro i successivi sette giorni, far pervenire le sue eventuali controdeduzioni, unitamente al provvedimento di esclusione, se adottato, al Comitato dei Probiviri, che decide con delibera motivata. Il procedimento deve esaurirsi in trenta giorni, ma il ricorso non sospende l’efficacia del provvedimento deliberato.Il provvedimento di esclusione può essere preceduto da un periodo di sospensione temporanea delle rappresentanze della Unione Territoriale socia dal diritto di partecipazione agli organi confederali per un periodo da tre a sei mesi. ART. 17 – COMMISSARIAMENTO DELLE UNIONI TERRITORIALI Il Comitato Esecutivo Nazionale può disporre, in alternativa al provvedimento di esclusione, il commissariamento della Unione Territoriale socia per periodo da tre a sei mesi.Il commissariamento comporta lo scioglimento di tutti gli Organi sociali (Presidente e Comitato Esecutivo Territoriale) e la nomina di un Delegato Confederale che assuma in sé tutti i poteri dei disciolti Organi.Entro la fine del proprio mandato il Delegato Confederale, previa predisposizione di un rendiconto analitico della sua gestione, dovrà procedere al rinnovo delle cariche sociali secondo le modalità previste dallo Statuto.Ai fini di quanto precede, durante il periodo di commissariamento le funzioni dell’assemblea, così come il diritto degli associati di richiederne la convocazione sono sospese.Il Comitato Esecutivo Nazionale, in caso di comprovata impossibilità di ripristino della normale attività della Unione Territoriale, al termine o durante il periodo di commissariamento, su proposta del Delegato Confederale, può procedere all’esclusione della Unione Territoriale socia.Il Comitato Esecutivo Nazionale, inoltre, anche in assenza di comportamenti da parte della Unione Territoriale socia che integrino fattispecie suscettibili di esclusione, ovvero in caso di cessazione per dimissioni dalle cariche del Presidente delle Unioni Territoriali; o in caso di violazione dello statuto della Confederazione; o in caso di constatato irregolare funzionamento; o per altra necessità funzionale, può adottare, nei confronti delle Unioni Territoriali socie, provvedimenti di commissariamento.In ogni caso è facoltà del Comitato Esecutivo Nazionale nominare il Delegato Confederale, per svolgere una specifica funzione da assolvere entro un periodo temporale determinato anche senza dar luogo allo scioglimento degli organi della Unione Territoriale socia.Avverso le deliberazioni di commissariamento i Presidenti delle Unioni Territoriali possono ricorrere al Comitato dei Probiviri nel termine di sette giorni dalla comunicazione. Per il procedimento valgono le regole di cui all’art.16, ma il ricorso non sospende l’efficacia del provvedimento deliberato. ART. 18 – RECESSO DELLE UNIONI TERRITORIALI Le Unioni Territoriali socie cessano dalla Confederazione, oltre che in caso di loro scioglimento o esclusione, per recesso. Le Unioni Territoriali socie possono recedere dalla Confederazione in seguito a deliberazione delle assemblee territoriali, validamente costituite con deliberazioni assunte con il voto favorevole dei tre quarti dei Soci aventi diritto al voto. La convocazione dell’Assemblea avente all’ordine del giorno il recesso dalla Confederazione deve essere comunicata, a pena di sua nullità e conseguente invalidità dei relativi deliberati, al Segretario Nazionale entro dieci giorni dalla data della riunione del Comitato Esecutivo provinciale che ha deliberato la medesima convocazione e comunque almeno trenta giorni prima della data fissata per l’adunanza.Il Comitato Esecutivo Nazionale ha diritto di convocare i rappresentanti della Unione Territoriale socia ai fini di tentare una possibile composizione della vicenda nonché di far presenziare all’Assemblea, un proprio rappresentante, avente facoltà di parola.Copia del verbale che delibera il recesso deve essere trasmessa al Comitato Esecutivo Nazionale, che ne disciplinerà gli effetti, entro tre giorni dalla approvazione della stessa.Il recesso di una Unione Territoriale implica il recesso della stessa da tutte le altre istanze Confederali in cui la stessa era integrata.Il recesso di una Unione Territoriale non implica automaticamente il recesso dei soci imprenditoriali, salvo diverso loro avviso. TITOLO III – ORGANI DELLA CONFEDERAZIONE ART. 19 – ORGANI Sono organi dell’Associazione: l’Assemblea; il Comitato Esecutivo; il Presidente ed i Vice Presidenti; il Consiglio Direttivo; il Segretario Generale; il Collegio dei Revisori Contabili; il Comitato dei Probiviri. ART. 20 – ASSEMBLEA Sono Membri dell’Assemblea: il Presidente, il Segretario Generale e i Presidenti delle Unioni territoriali socie, essi hanno diritto ad 1 voto, anche nel caso ricoprano più cariche, fin tanto che non sia redatto apposito Regolamento per l’assegnazione dei voti alle Unioni in funzione del numero di aziende associate. L’Assemblea si riunisce in via ordinaria una volta all’anno, in via straordinaria quando ne faccia richiesta il Presidente Nazionale o almeno un terzo delle Unioni Territoriali associate, che siano in regola. ART. 21 – CONVOCAZIONE DELL’ASSEMBLEA L’Assemblea è convocata dal Segretario Generale presso la Sede o in altro luogo, purché nel territorio nazionale, mediante avviso spedito ai Soci almeno venti giorni prima della riunione. L’avviso deve indicare il luogo, il giorno e l’ora della riunione e gli argomenti da trattare. L’avviso può essere trasmesso anche tramite posta elettronica ordinaria o PEC. Possono essere invitati a partecipare all’Assemblea, senza diritto di voto, i rappresentanti degli altri enti, istituti, associazioni aderenti o comunque collegati alla CONFLAVORO. ART. 22 – COSTITUZIONE DELL’ASSEMBLEA L’Assemblea è valida in prima convocazione quando siano presenti almeno la metà delle Unioni territoriali socie; in seconda convocazione, che può aver luogo anche nello stesso giorno della prima, trascorsa 1 ora dall’orario fissato per la prima convocazione, l’Assemblea è valida qualunque sia il numero delle Unioni Territoriali presenti. ART. 23 – LAVORI ASSEMBLEARI L’Assemblea è presieduta dal Presidente Nazionale o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Segretario Generale. È segretario dell’Assemblea il Segretario Generale della Confederazione o la persona da lui incaricata. Nel caso di elezioni a cariche sociali il Presidente dell’Assemblea, all’inizio della riunione, designa due intervenuti a svolgere le funzioni di scrutatori. ART. 24 – DELIBERAZIONI DELL’ASSEMBELA Le deliberazioni dell’Assemblea sono prese con il voto favorevole della maggioranza dei presenti con diritto di voto; in caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente dell’Assemblea. In deroga a quanto precede, in occasione della nomina o del rinnovo, parziale o totale, degli organi della Confederazione le predette deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta. Le modalità di votazione sono stabilite dall’Assemblea su proposta del Presidente, fintanto che non sia redatto apposito Regolamento elettorale. Dell’adunanza è redatto, su apposito registro anche telematico, il verbale che è sottoscritto anche digitalmente dal Presidente dell’Assemblea e dal Segretario Generale o dall’incaricato. ART. 25 – COMPITI DELL’ASSEMBLEA L’Assemblea esercita le seguenti attribuzioni: approvare i bilanci e i preventivi di spesa annuali della Confederazione; eleggere: il Presidente; i Vice Presidenti, in numero non superiore a cinque; i membri del Consiglio Direttivo, in numero variabile da tre a cinque tra i Presidenti delle Unioni Territoriali associate, come deliberato dall’ Assemblea prima di procedere alle votazioni; il Segretario Generale; eleggere il Collegio dei Revisori Contabili e il Comitato dei Probiviri; apportare modifiche allo Statuto; decidere lo scioglimento della Confederazione e la nomina di uno o più liquidatori. Il Comitato Esecutivo o il Consiglio Direttivo potranno sottoporre all’Assemblea qualsiasi altro argomento che, anche se non compreso nelle loro attribuzioni o non indicato all’ordine del giorno perché emerso dopo l’invio della convocazione, venga ritenuto meritevole dell’esame e della deliberazione dell’Assemblea per la sua particolare importanza. ART. 26 – CONSIGLIO DIRETTIVO Sono componenti del Consiglio Direttivo: il Presidente, i Vice Presidenti, il Segretario Generale e gli eletti dall’Assemblea. Ciascuno di questi decade automaticamente dalla carica all’atto della perdita della qualità di Presidente di Unione Territoriale, ad esclusione del Presidente e del Segretario Generale Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta lo ritenga necessario il Segretario Generale o ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei suoi componenti e viene convocato tramite posta elettronica ordinaria o PEC spedita almeno dieci giorni prima della data della riunione. Gli avvisi devono contenere l’indicazione del luogo, giorno ed ora della riunione e degli argomenti da trattare. Le riunioni possono tenersi anche in videoconferenza. Per la validità delle adunanze del Consiglio Direttivo è necessaria la presenza di almeno la metà dei componenti compreso il Segretario Generale, il quale, in caso di assenza o di impedimento, può delegare a sostituirlo il Presidente o uno dei Vice Presidenti. Ciascun membro ha diritto ad un voto. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti; in caso di parità, prevale il voto del Segretario Generale. Alle riunioni possono partecipare, ove il Segretario Generale lo ritenga opportuno, anche legali rappresentanti di Aziende associate in qualità di esperti o i rappresentati delle Organizzazioni Aderenti. I membri del Consiglio Direttivo che per tre sedute consecutive non intervengano alle riunioni senza giustificato motivo possono essere dichiarati decaduti dalla carica. La decadenza è notificata all’interessato tramite il Segretario Generale. Segretario del Consiglio Direttivo è il Segretario Generale o, in caso di suo impedimento o di sua assenza, da persona da lui incaricata. Delle riunioni è redatto su apposito registro anche telematico il relativo verbale, che viene firmato anche digitalmente dal Presidente e dal Segretario Generale o dall’incaricato. ART. 27 – COMPITI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO Il Consiglio Direttivo ha il compito di: designare all’ assemblea il Segretario Generale su proposta del Presidente; determinare i compensi e i rimborsi spese del Presidente, dei Vice Presidenti e del Segretario Generale; curare il conseguimento dei fini statutari in armonia con le deliberazioni dell’Assemblea; coadiuvare il Segretario Generale nell’esplicazione del suo mandato; definire le strategie e le iniziative in materia di politiche economiche di settore; deliberare regole di comportamento e direttive per le Unioni Territoriali e le Federazioni regionali o interregionali in tema di incompatibilità tra le cariche elettive nella Confederazione, nelle istanze territoriali, nelle istituzioni politiche, negli organismi economici e negli altri enti; deliberare, su proposta del comitato esecutivo, sulla costituzione di sezioni merceologiche; stabilire la data di convocazione dell’Assemblea e fissare l’ordine del giorno; proporre all’Assemblea il bilancio ed il preventivo di spesa predisposti dal Comitato Esecutivo; proporre all’Assemblea le modifiche dello Statuto, predisposte dal Comitato Esecutivo; proporre all’Assemblea la nomina del Collegio dei Revisori Contabili e del Comitato dei Probiviri, su indicazione del Comitato Esecutivo; ratificare le deliberazioni del Comitato Esecutivo sulle norme interne per il funzionamento dell’Associazione; approvare i Regolamenti previsti dallo Statuto e il Codice Etico; esaminare ogni altro argomento proposto dal Segretario Generale. ART. 28 – PRESIDENTE E VICE PRESIDENTI Il Presidente della Confederazione e i Vice Presidenti sono eletti dall’Assemblea e durano in carica cinque anni. Possono essere eletti i Soci in regola con gli obblighi del presente Statuto. Il Presidente e i Vice Presidenti sono rieleggibili senza limiti. Il Presidente provvede all’esecuzione delle deliberazioni dell’Assemblea, del Consiglio Direttivo e del Comitato Esecutivo; segue l’attività della Confederazione. Il Presidente propone al Consiglio Direttivo il Segretario Generale della Confederazione. Il Presidente può delegare ai Vice Presidenti o al Segretario Generale alcune delle sue attribuzioni. Egli comunque si mantiene in stretto contatto con i Vice Presidenti ed il Segretario Generale ai fini della elaborazione collegiale delle direttive da seguire. Il Presidente della Confederazione è di diritto Presidente dell’Assemblea dei Soci, del Consiglio Direttivo e del Comitato Esecutivo e partecipa a tutte le riunioni promosse nell’ambito statutario della Confederazione. Il Presidente svolge la relazione annuale all’Assemblea dei soci. Nel caso di assenza o temporaneo impedimento il Presidente è sostituito dal Segretario Generale. I Vice Presidenti nominati dall’Assemblea decadono con il Presidente in carica all’atto della loro nomina e, in caso di sua cessazione per un motivo diverso dalla scadenza, con la nomina del successore. Su designazione del Presidente, ciascun Vice Presidente può essere preposto ad uno dei settori di attività, nei quali si articola l’attività dell’Associazione. Tali deleghe potranno riguardare l’approfondimento di temi, la risoluzione di problemi nonché l’attuazione dei programmi relativi alle aree di attività di interesse associativo, secondo lo schema e i contenuti approvati dall’Assemblea. Nel caso in cui un Vice Presidente venga a mancare durante il quinquennio di carica, viene sostituito, su proposta del Presidente, con delibera del Consiglio Direttivo, da sottoporre a ratifica dell’Assemblea alla prima riunione successiva, e rimane in carica sino alla scadenza del mandato del Presidente. ART. 29 – COMITATO ESECUTIVO Il Comitato Esecutivo è presieduto dal Presidente della Confederazione; esso è composto dal Presidente Nazionale, da un Vice presidente indicato dal Presidente e dal Segretario Generale. ART. 30 – RIUNIONI DEL COMITATO ESECUTIVO Il Comitato Esecutivo è convocato dal Segretario Generale con lettera spedita almeno cinque giorni prima della data di riunione, oppure a mezzo posta elettronica ordinaria o PEC. In caso di urgenza, il Comitato Esecutivo può essere convocato a mezzo telefono. Il Comitato si riunisce ogni qualvolta il Segretario Generale ritenga opportuno. Le riunioni possono tenersi anche in videoconferenza. Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti. In caso di parità di voti prevale il voto del Segretario Generale. Il Comitato Esecutivo è valido in prima convocazione quando siano presenti tutti i membri del comitato; in seconda convocazione, che può aver luogo anche nello stesso giorno della prima, trascorsa 1 ora dall’orario fissato per la prima convocazione, il comitato è valida con la presenza dei 2/3 del comitato esecutivo. Delle riunioni è redatto su apposito registro anche telematico e il relativo verbale, che viene firmato anche digitalmente dal Presidente e dal Segretario o dall’incaricato. ART. 31 – COMPITI DEL COMITATO ESECUTIVO Il Comitato Esecutivo è l’organo operativo della Confederazione. Al Comitato Esecutivo sono attribuiti tutti i poteri per la gestione dell’Associazione, esclusi quelli che il presente Statuto riserva all’Assemblea ed al Consiglio Direttivo Nazionale, oltre a quelli riservati al Segretario Generale, nel caso in cui sia nominato Amministratore Unico. In via esemplificativa e non tassativa al Comitato Esecutivo sono riservati i seguenti specifici compiti: predisporre norme regolamentari per l’applicazione del presente Statuto, da sottoporre all’approvazione del Consiglio Direttivo; attuare le delibere dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo; deliberare le norme interne per il funzionamento dell’Associazione; deliberare sulle domande di ammissione delle Unioni Territoriali e degli altri enti aderenti; attivare la costituzione delle Unioni a base territoriale (provinciale, sub-provinciale, metropolitana o inter-provinciale), organizzate secondo lo statuto tipo; approvare la costituzione delle Federazioni regionali o interregionali; proporre al consiglio direttivo la costituzione di sezioni merceologiche; ratificare le nomine delle Unioni Territoriali e nelle Federazioni regionali o interregionali; proporre alle Unioni Territoriali e alle Federazioni regionali o interregionali la nomina o la sostituzione del loro Presidente o del Segretario Generale-Tesoriere-Economo territoriale; esercitare le attribuzioni demandate dal presente Statuto, da leggi e regolamenti, vigilando che le Unioni Territoriali e le Federazioni regionali o interregionali rispettino le disposizioni dello statuto e le direttive confederali in materia; deliberare sui provvedimenti disciplinari a carico delle istanze territoriali e sulla nomina di Delegati confederali, nei casi previsti dal presente Statuto; deliberare i provvedimenti di commissariamento delle Unioni Territoriali; deliberare sull’esclusione dalla CONFLAVORO dei soci e degli enti aderenti; designare i rappresentanti della Confederazione presso gli organi politici, amministrativi e tecnici; determinare i contributi, di ingresso, annuali straordinari e di scopo, da versarsi da parte delle Unioni Territoriali Socie, i contributi associativi minimi delle aziende aderenti, nonché le modalità di esazione; proporre all’Assemblea la istituzione di eventuali contributi speciali; definire annualmente il progetto di bilancio, con relativa relazione accompagnatoria ed il preventivo di spesa della CONFLAVORO, da sottoporre al Consiglio Direttivo; determinare, su proposta del Segretario Generale, l’organico del personale dell’Associazione, deliberando su assunzioni, trasformazioni di contratto, licenziamenti e collaborazioni; approvare il Regolamento per la disciplina del rapporto di lavoro del personale; fissare le direttive generali per eventuali accordi di carattere sindacale o tecnico-economico; decidere in merito alla costituzione o partecipazione di Enti Bilaterali, Casse di previdenza, Fondi Interprofessionali, Organismi Paritetici e Mutue; decidere in merito alla partecipazione dell’Associazione a Società, Consorzi, Fondazioni ed Enti vari; predisporre le modifiche dello Statuto, da proporre al Consiglio Direttivo; indicare al Consiglio Direttivo i membri del Collegio dei revisori contabili e del Comitato dei probiviri; esercitare, oltre che nel caso di delega, i poteri del Consiglio Direttivo in caso di necessità e urgenza, con l’obbligo di proporre il provvedimento adottato alla ratifica del Consiglio Direttivo nella prima riunione successiva; coadiuvare il Segretario Generale nell’esplicazione del suo mandato. ART. 32 – SEGRETARIO GENERALE Il Segretario Generale è eletto dall’ assemblea, su designazione del Consiglio direttivo in base alla proposta del Presidente e dura in carica 5 anni ed è rieleggibile senza limiti. Il Segretario Generale, ha, a tutti gli effetti, la rappresentanza legale dell’Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio, con facoltà di agire e resistere in giudizio dinanzi a qualsiasi Autorità giudiziaria o amministrativa di ogni ordine e grado, nominando e revocando avvocati e procuratori alle liti. Il Segretario Generale coadiuva ed assiste gli organi nella definizione e nell’attuazione delle linee di politica sindacale e generale della Confederazione. Il Segretario Generale, quale vertice della struttura tecnico-amministrativa e gestionale-contabile, programma, dirige e coordina l’attività delle Aree funzionali dell’Associazione, garantendo la funzione di raccordo di queste con gli Organi statutari della Confederazione e il regolare andamento della vita associativa a livello territoriale. Gestisce tutta la infrastruttura telematica e la rete dati del sistema CONFLAVORO (anagrafiche, verbalizzazioni, contabilizzazioni, ecc.). Esercita, proponendone l’articolazione, il potere di indirizzo e vigilanza tecnico- amministrativa sulle strutture territoriali, per l’attuazione delle deliberazioni degli Organi Confederali. Il Segretario Generale è responsabile della corretta amministrazione della Associazione per quanto riguarda la fiscalità, la sicurezza e igiene degli ambienti di lavoro, le contribuzioni previdenziali e assicurative, la gestione dei rapporti di lavoro e di collaborazione, l’adempimento delle obbligazioni contrattuali ed extracontrattuali, come datore di lavoro. È responsabile di tutte le attività formative obbligatorie e non, attribuite per legge alla competenza delle Associazioni di Categoria, effettuate direttamente nell’ambito del sistema confederale. È il segretario di tutti gli Organi confederali. Ne predispone anche in via telematica e firma anche digitalmente i verbali, salvo il caso in cui il verbale sia redatto da un suo incaricato o da un Notaio. Partecipa alle riunioni dell’Assemblea, è componente a tutti gli effetti dell’Assemblea, del Consiglio Direttivo e del Comitato Esecutivo. ART. 33 – COLLEGIO DEI REVISORI CONTABILI L’Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo, nomina tre Revisori Contabili effettivi, tra cui il Presidente, e due supplenti, tutti dotati di idonei requisiti di onorabilità, indipendenza e professionalità, almeno uno dei quali iscritto all’Albo dei Revisori Contabili, scegliendoli anche al di fuori dei Soci della Confederazione. Essi, durano in carica cinque anni e sono rieleggibili. Il Collegio dei Revisori Contabili vigila sull’andamento della gestione amministrativa dell’Associazione e predispone una relazione sul rendiconto preventivo e consuntivo. Il Collegio esercita la sorveglianza su tutte le operazioni economiche e finanziarie relative al patrimonio della Confederazione, verifica la corrispondenza dei dati contabili con le risultanze del bilancio predisposto. Il Collegio dei Revisori Contabili può essere incaricato della vigilanza di cui al d.lgs. n.231/2001. I Revisori Contabili hanno diritto di partecipare all’Assemblea e hanno facoltà di partecipare alle sedute del Consiglio Direttivo Nazionale, in cui si trattino questioni attinenti il loro incarico. Il Collegio dei Revisori Contabili confederale esercita le medesime funzioni anche per tutte le articolazioni territoriali dell’Associazione. ART. 34 – COMITATO DEI PROBIVIRI L’Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo, nomina il Comitato dei Probiviri della Confederazione, organo di garanzia statutaria e di giurisdizione interna. Il Comitato dei Probiviri è composto da tre membri effettivi, tra cui il Presidente, e due supplenti. Essi durano in carica cinque anni e sono rieleggibili. Il Comitato dei Probiviri ha il compito di accertare i fatti e le contestazioni al fine di decidere sui ricorsi promossi avverso i provvedimenti disciplinari deliberati dalla Confederazione nei confronti dei soci, nonché su tutte le controversie insorte tra la Confederazione e i soci, ovvero tra questi ultimi, in relazione al presente Statuto o ai rapporti associativi. Le disposizioni di cui al presente articolo sono applicabili anche a qualsiasi controversia promossa da – o nei confronti di – consiglieri, membri del Comitato Esecutivo e del Consiglio Direttivo, revisori e liquidatori, che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al presente Statuto ovvero ai rapporti associativi. Le disposizioni di cui al presente articolo sono inoltre applicabili anche a qualsiasi controversia relativa alle deliberazioni dell’Assemblea. Il Comitato dei Probiviri si pronuncia entro il termine perentorio di trenta giorni. Il Comitato emette: ordinanze, allo scopo di regolare l’attività istruttoria e raccogliere prove; decisioni nel merito delle controversie sollevate. Le ordinanze e le decisioni devono essere succintamente motivate, sono comunicate alle parti a cura del Presidente del Comitato e sono immediatamente esecutive. Il Comitato funge da collegio di conciliazione e arbitrato a seguito dell’accettazione della clausola compromissoria contenuta nella domanda di adesione all’Associazione. Il Comitato dei Probiviri esercita le medesime funzioni anche per tutte le articolazioni territoriali della Confederazione. ART. 35 – DISPOSIZIONI GENERALI SULLE CARICHE La carica di membro del Consiglio Direttivo è svolta a titolo gratuito e deve essere ricoperta in coerenza con gli indirizzi generali della Confederazione e in stretto contatto con gli Organi e gli Uffici dell’Associazione stessa e, per quanto riguarda incarichi esterni, riferendo sempre nel merito delle riunioni e dei lavori svoltisi nei consessi esterni. Al Presidente, al Segretario Generale e ai Vice Presidenti possono essere corrisposti compensi e rimborsi per l’attività svolta, così come deliberato dal Consiglio Direttivo. Al Segretario Generale, se nominato Amministratore Unico, in ragione delle sue responsabilità dovrà essere attribuito un compenso che sia congruo con il volume di affari dell’Associazione, oltre la più adeguata copertura assicurativa, comprese spese per assistenza legale. Coloro che sono nominati in sostituzione di membri venuti a mancare prima della scadenza, rimangono in carica fino a quanto vi sarebbero rimasti i membri che hanno sostituito. È previsto che le cariche nazionali, eccezion fatta per il Segretario Generale, possano essere assunte soltanto dai soci. TITOLO IV – STRUTTURE TERRITORIALI ART. 36 – STRUTTURE PERIFERICHE La CONFLAVORO si articola in Unioni Territoriali e Federazioni regionali o interregionali. Le Unioni Territoriali, organizzate come da Statuto tipo, allegato allo statuto approvato in data 28 luglio 2017, si riferiscono ad un territorio che coincide con l’ente provincia o ad un territorio sub-provinciale, metropolitano o inter-provinciale, a seconda dei casi e, comunque, sempre su deliberazione del Comitato Esecutivo Nazionale. Le Unioni Territoriali assumono la denominazione “CONFLAVORO DI …” aggiungendo, su disposizione del Comitato Esecutivo Nazionale, la denominazione topologica, attuale o storica, e specificando, sotto la sigla, il territorio di competenza. Le Federazioni regionali o interregionali, organizzate come da Statuto tipo allegato allo statuto approvato in data 28 luglio 2017 possono essere costituite ad iniziativa delle Unioni Territoriali approvata dal Comitato Esecutivo. Le Federazioni regionali o interregionali assumono la denominazione “CONFLAVORO – Federazione del …” specificando, sotto la sigla, le Territoriali di competenza. Tutte le cariche sono gratuite, a parte quella del Segretario Generale-Tesoriere-Economo, se qualificato come Amministratore Unico. Tutte le nomine degli organi delle Unioni Territoriali e delle Federazioni regionali o interregionali, ivi compresa quella del relativo Segretario Generale Territoriale, pur essendo state regolarmente effettuate dai rispettivi organi statutari, devono essere tempestivamente comunicate al Comitato Esecutivo Nazionale, secondo le specifiche istruzioni operative, per la opportuna ratifica e per la corretta gestione della anagrafe delle cariche sociali da parte del Segretario Generale Nazionale. ART. 37 – AUTONOMIA GIURIDICA, AMMINISTRATIVA E PATRIMONIALE Le strutture periferiche della CONFLAVORO ai vari livelli sono Organismi giuridicamente e amministrativamente autonomi e sono, pertanto, strutture diverse che non rispondono delle obbligazioni assunte da altre strutture o dalla CONFLAVORO NAZIONALE e viceversa. Le associazioni aderenti, le organizzazioni, società e gli Enti promossi e/o di emanazione della CONFLAVORO, gli organismi periferici o le persone che rispettivamente li rappresentano, sono responsabili di tutte le obbligazioni da essi a qualsiasi titolo e verso chiunque assunte, con esclusione quindi di qualsiasi responsabilità a carico della CONFLAVORO NAZIONALE, né potranno in alcun modo chiedere di essere sollevate dalle stesse per qualsiasi motivo, ed in particolare, per il vincolo associativo alla CONFLAVORO. Resta inteso che per tutti i rapporti di natura patrimoniale, intercorrenti con terzi (fornitori, personale, collaborazioni autonome, etc., nessuno escluso) è fatto espresso obbligo ai responsabili di detti organismi di esibire copia dello Statuto a detti terzi, che ne devono prendere visione per iscritto. In difetto di ciò, e ove mai fosse chiamata a rispondere di tali obbligazioni la CONFLAVORO NAZIONALE, quest’ultima potrà rivalersi direttamente nei confronti delle persone fisiche responsabili delle strutture della Confederazione ai vari livelli. ART. 38 – PROVVEDIMENTI STRAORDINARI Nel caso in cui in una Unione Territoriale o in una Federazione regionale o interregionale ricorrano gravi e comprovate irregolarità di organizzazione o nell’amministrazione o palesi e gravi violazioni dello Statuto, il Comitato Esecutivo Nazionale ha facoltà di deliberare lo scioglimento dei rispettivi organi direttivi e di nominare un Commissario anche in deroga all’art.17. Tale decisione è inappellabile. Il mandato del Commissario ha durata da tre a sei mesi e può essere rinnovato una sola volta. TITOLO V – ARTICOLAZIONE ORGANIZZATIVA ART. 39 – LE SEZIONI MERCEOLOGICHE Le aziende aderenti all’Associazione sono raggruppate, tanto a livello nazionale quanto a livello territoriale, in Sezioni secondo l’attività svolta. Le Sezioni perseguono il raggiungimento dei fini statutari nell’ambito della particolare attività per cui sono costituite e nel quadro degli interessi generali dell’organizzazione e di tutti gli associati. Le Sezioni tanto a livello nazionale quanto a livello territoriale sono costituite, eliminate o aggregate su proposta del Comitato Esecutivo e delibera del Consiglio Direttivo. Sentito il Comitato Esecutivo, le Sezioni potranno aderire ad associazioni nazionali di categoria aderenti a Conflavoro, sostenendone le imprese i relativi oneri e collaborare ad iniziative ed attività delle altre organizzazioni collaterali. L’Assemblea di Sezione è costituita dai rappresentanti dei soci in regola con gli obblighi statutari e con il versamento dei contributi dell’anno precedente operanti nello specifico settore di attività, così come inquadrati ai sensi dell’art.6. Per le modalità di partecipazione, costituzione, svolgimento e i voti valgono i disposti relativi all’Assemblea dell’Associazione Dell’adunanza è redatto, su apposito registro anche telematico, il verbale che è sottoscritto anche digitalmente dal Presidente e dal Segretario di sezione o dall’incaricato. Ogni Sezione elegge un Presidente ed eventualmente un Vice Presidente. Sono competenze distintive del Presidente di Sezione: rappresentare la Sezione in tutti gli ambiti dell’Associazione; rappresentare la Sezione anche nei rapporti esterni quando ne sia delegato dal Comitato Esecutivo; attuare le delibere dell’Assemblea di Sezione; esprimere il proprio parere su ogni questione che sia sottoposta al suo esame; promuovere l’analisi di problemi della categoria o la trattazione di argomenti di particolare interesse per le aziende della Sezione; adempiere a tutte le altre funzioni che gli siano delegate dai competenti Organi sociali. Il Presidente della Sezione riferisce costantemente sull’ attività svolta al Presidente dell’Associazione, nazionale o territoriale, informandolo ogni qualvolta risulti utile a coordinare l’azione della Sezione con quella dell’Associazione. ART. 40 – I RAGGRUPPAMENTI DI ZONA I Raggruppamenti di zona riuniscono le imprese aderenti all’Associazione che svolgono attività nei comuni di una determinata zona di competenza delle unioni territoriali, così come individuata dal Comitato Esecutivo Nazionale. Il Raggruppamento territoriale ha gli scopi di: raccogliere ed armonizzare le problematiche inerenti il territorio di competenza per potenziare la capacità di analisi e le conoscenze dell’Associazione sui fatti e le situazioni inerenti il territorio provinciale; realizzare azioni ed iniziative nell’ambito locale d’intesa e in costante rapporto con la Presidenza e gli altri Organi dell’Associazione; promuovere l’utilizzo dei servizi e la partecipazione delle imprese del territorio alla vita associativa; promuovere la conoscenza dell’Associazione e l’adesione alla stessa. Le attività del Raggruppamento sono coordinate da un delegato Coordinatore di zona nominato dal Comitato Esecutivo Territoriale con deliberazione soggetta a ratifica del Comitato Esecutivo Nazionale. La delega al coordinatore di zona può esser tolta dallo stesso organo territoriale che lo ha nominato, e la stessa va sempre ratificata al comitato esecutivo nazionale. TITOLO VI – NORME GENERALI ART. 41 – FONDO COMUNE Il Fondo comune è costituito: dall’importo dei contributi di iscrizione e annuali dovuto dagli Associati; dalle eccedenze attive delle gestioni annuali; dagli investimenti mobiliari e immobiliari; dalle erogazioni liberali e dai lasciti costituiti a favore dell’Associazione e dall’eventuale devoluzione dei beni fatta a qualsiasi titolo a favore dell’Associazione. Possono altresì costituire entrate dell’organizzazione: i rimborsi specifici percepiti da iscritti, associati e partecipanti, a fronte di attività svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali; i rimborsi derivanti dall’organizzazione di viaggi, soggiorni turistici, nonché cessione di pubblicazioni riguardanti i contratti collettivi di lavoro e l’assistenza in materia; i rimborsi dei costi per servizi individuali prestati dalla Confederazione. Il Fondo comune, con ogni suo incremento e accessione, è indivisibile tra i Soci; in caso di cessazione del rapporto associativo, dovuto a qualsiasi causa, essi non possono pertanto chiederne la divisione, né pretenderne la quota proporzionale, in quanto le quote sono intrasmissibili ad altri soggetti né sono rivalutabili in alcun modo. Non possono, in nessun caso, essere distribuiti agli Associati, neanche in modo indiretto, eventuali utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. ART. 42 – DIRETTIVE GESTIONALI Il Comitato Esecutivo Nazionale propone al Consiglio Direttivo Nazionale che delibera, le direttive per gli investimenti di capitali e in genere per la gestione economica e finanziaria del Fondo comune. ART. 43 – ESERCIZIO SOCIALE L’esercizio sociale si chiude al trentuno dicembre di ciascuno anno. Ogni anno deve essere compilato il bilancio preventivo e il rendiconto consuntivo al 31 dicembre, da sottoporre all’Assemblea ordinaria. ART. 44 – VITA ASSOCIATIVA In ogni sede della CONFLAVORO Territoriale e Regionale o interregionale, possono essere svolte attività che abbiano pratica attuazione degli scopi istituzionali della Confederazione nei confronti degli iscritti associati e partecipanti, di altre associazioni che svolgono medesima attività e che per legge, regolamento, atto costitutivo e Statuto o delibera hanno aderito a livello locale o nazionale. In ogni sede della CONFLAVORO organizzata secondo le modalità del presente Statuto è fatto obbligo di redigere ed approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario. Alla riunione devono poter partecipare tutti gli iscritti con le modalità previste per le assemblee, secondo il principio del voto singolo. In ogni sede della CONFLAVORO a qualsiasi livello organizzativo, è garantita l’eleggibilità degli organi amministrativi secondo il principio del voto singolo, di cui all’art.2532, secondo comma, del Codice Civile nel rispetto della sovranità dell’assemblea dei soci, associati e partecipanti che siano in regola con il pagamento delle quote associative. In ogni sede della CONFLAVORO deve essere data ampia pubblicità alle convocazioni delle assemblee dei soci, alle riunioni degli organi collegiali, alle relative deliberazioni ed ai bilanci o rendiconti. Le Assemblee degli iscritti devono essere convocate con idonea pubblicità. In ogni sede della CONFLAVORO è fatto obbligo agli organi di gestione amministrativa di tenere aggiornato il registro dei soci, il registro delle assemblee e degli organi deliberanti, il registro delle entrate e delle uscite, da caricare periodicamente nel gestionale nazionale della Confederazione. Tutti i dati contabili devono essere tenuti a disposizione degli iscritti e caricati periodicamente nel gestionale nazionale della Confederazione. È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, fondi, riserve o capitali durante la vita dell’Associazione salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposti dalla Legge. La quota associativa, essendo personale, è intrasmissibile e non rivalutabile. TITOLO VII – DISPOSIZIONI FINALI ART. 45 – MODIFICHE STATUTO Le modificazioni dello Statuto sono deliberate dall’Assemblea in sede straordinaria con il voto favorevole della maggioranza dei voti presenti o rappresentati, sempreché questi rappresentino almeno la metà dei voti spettanti. Ai soci che in sede di votazione o di consultazione scritta abbiano dissentito dalle modificazioni adottate è consentito il diritto di recesso, da notificare per lettera raccomandata con avviso di ricevimento o PEC, entro trenta giorni dall’avvenuta comunicazione delle modifiche stesse. ART. 46 – SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE Lo scioglimento deve essere deliberato da una Assemblea appositamente convocata con il voto favorevole di almeno tre quarti dei membri dell’ assemblea aventi diritto di voto ed in regola con i doveri statutari. Gli associati possono farsi rappresentare per delega scritta. Ciascun membro non può esercitare più di due deleghe. La delega dovrà esser conservata dall’ associazione. L’Assemblea nomina uno o più liquidatori, ne determina i poteri e i compensi. In caso di scioglimento, per qualsiasi causa, il fondo comune sarà obbligatoriamente devoluto ad altre associazioni con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito l’Organismo di Controllo di cui all’art.3 della Legge 23 dicembre 1996 n.662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge. ART. 47 – NORMA DI RINVIO Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le norme del Codice Civile sulle associazioni non riconosciute. ART. 48 – ENTRATA IN VIGORE Il Presente Statuto è stato approvato con delibera dell’Assemblea del 10 febbraio 2020. Le norme contenute nel presente Statuto entrano in vigore al momento della loro approvazione. È abrogato il precedente Statuto della CONFLAVORO. Il presente Statuto verrà depositato dal Segretario Generale nelle forme di legge. NORME TRANSITORIE Le unioni territoriali devono adottare ed integrare i loro statuti, adottando le innovazioni contenute nel presente statuto entro 90 giorni dalla data dell’assemblea. Con riferimento all’art.25 l’Assemblea che approva il nuovo Statuto elegge il Segretario Generale. Per il rinnovo delle cariche, alla scadenza del quinquennio, si seguiranno le procedure stabilite dall’apposito Regolamento che sarà approvato nell’Assemblea su proposta del Comitato Esecutivo Nazionale. Pertanto, per il quinquennio 2020-2025, gli organi della Confederazione saranno i seguenti: Presidente: Roberto Capobianco Segretario Generale: Enzo Capobianco Vice Presidenti: Giuseppe Pullara, Alessandro Mattesini, Consiglio direttivo, Comitato esecutivo, Collegio dei Revisori Contabili, Comitato dei Probiviri. Leggi il Regolamento e il Codice Etico Conflavoro