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Come funziona il Superminimo per l’aumento delle retribuzioni

Il Superminimo remunera in modo importante i lavoratori, con retribuzioni più alte a livello individuale o collettivo. Scopri tutto nel focus di Conflavoro

Una delle tematiche principali in riferimento al mondo del lavoro è quella relativa al trattamento retributivo. In tal senso, il Superminimo è uno strumento che consente di remunerare in modo importante i lavoratori, definendo delle retribuzioni più alte a livello individuale o collettivo. Si tratta, tecnicamente, di un elemento accessorio alla retribuzione che costituisce un aumento dei minimi salariali stabiliti dal CCNL di riferimento.

Facendo un passo indietro, l’art.36 della Costituzione precisa che “Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un’esistenza libera e dignitosa”.

E se la Costituzione offre questa definizione piuttosto generica, sono i contratti collettivi nazionali ad essere il riferimento fondamentale per la determinazione del trattamento retributivi nei vari settori economici. Essi infatti definiscono, per ciascun livello di inquadramento e mansione, il trattamento economico minimo da attribuire in ragione del settore disciplinato dal CCNL in questione. A questo si aggiungono, appunto, una serie di strumenti tra cui spicca il Superminimo.

Come funziona

Potendosi attribuire ad personam, e quindi per singolo lavoratore, oppure a livello collettivo attraverso la contrattazione, il Superminimo risponde a due principali necessità:

  1. integrazione del trattamento minimo previsto dalla contrattazione;
  2. compensazione di particolari abilità o conoscenze di un lavoratore, nonché in ragione di particolare impegno e dedizione.

Indipendentemente da quale delle due sia la ragione giustificatrice, questo strumento concorre complessivamente alla determinazione della retribuzione lorda imponibile, nonché rileva ai fini previdenziali e fiscali e costituisce base di calcolo per il TFR e le forme di retribuzione differita.

Il tema dell’assorbibilità

Benché sia uno strumento molto utilizzato ed apprezzato dalle parti del rapporto di lavoro, il Superminimo continua a destare perplessità circa la sua assorbibilità o meno, portando la giurisprudenza a intervenire più volte nel corso degli anni.

Le perplessità riguarda principalmente lo strumento individuale in quanto quello collettivo, proprio perché disciplinato dal CCNL, generalmente segue le regole dettate dallo stesso CCNL circa la sua assorbibilità.

La prassi ormai consolidata e la giurisprudenza unanime prevedono che il Superminimo debba essere considerato assorbibile, salvo previsione specifica e diversa delle parti.

Il Superminimo secondo la Cassazione

Infatti, in caso di aumenti contrattuali o riconoscimento di un inquadramento superiore, il Superminimo viene assorbito e dunque ridotto in proporzione agli aumenti retributivi. Ciò significa che, invece di sommare il nuovo aumento retributivo al Superminimo, l’importo di quest’ultimo viene diminuito dell’ammontare dell’aumento.

Sul punto, la Cassazione 26017/2018 precisa che: “Il c.d. superminimo, ossia l’eccedenza della retribuzione rispetto ai minimi tabellari, che sia stato individualmente pattuito, è normalmente soggetto al principio generale dell’assorbimento dei miglioramenti contemplati dalla disciplina collettiva, tranne che sia da questa diversamente disposto, o che le parti abbiano attribuito all’eccedenza della retribuzione individuale la natura di compenso speciale strettamente collegato a particolari meriti o alla speciale qualità o maggiore onerosità delle mansioni svolte dal dipendente e sia quindi sorretto da un autonomo titolo, alla cui dimostrazione, alla stregua dei principi generali sull’onere della prova, è tenuto lo stesso lavoratore”.

Il Superminimo non assorbibile

Ogni caso pertanto merita dunque una specifica e contestualizzata analisi, anche tenendo in considerazione quei casi che invece giustificano la possibilità di attribuire un Superminimo non riassorbibile. Tale circostanza è motivata dall’esistenza di tre principali condizioni:

  • Nel contratto individuale il Superminimo è specificatamente riconosciuto come non assorbibile;
  • La contrattazione collettiva esclude l’opportunità di rendere assorbibile il Superminimo;
  • L’azienda non ha mai provveduto ad assorbire il Superminimo attribuito ad un lavoratore.

Proprio in relazione all’ultimo punto è importante citare la Cassazione 10779/2020, secondo cui “In tema di assorbibilità del superminimo, ai fini della ricostruzione della volontà negoziale deve essere valutato il comportamento delle parti anche successivo alla conclusione del patto, potendo comportamenti reiterati del datore di lavoro successivi alla pattuizione dell’emolumento essere ritenuti concludenti nel senso dell’esclusione dell’assorbibilità”.

Ulteriori considerazioni

La valutazione circa la tipologia di Superminimo e della sua eventuale assorbibilità rispetto ad aumenti retributivi, richiede adeguata considerazione e supporto, soprattutto in fase di prima attribuzione, al fine di definire una clausola contrattuale precisa e certa che possa mettere al riparo i diritti delle Parti contrattuali.

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