Lavoro Trasferte di lavoro, nuovi obblighi per i rimborsiLa Legge di Bilancio 2025 cambia le regole sui rimborsi per le trasferte di lavoro per contrastare l’evasione fiscale. Leggi il focus di Conflavoro lunedì 24 Febbraio 2025mercoledì 26 Marzo 2025 La nuova Legge di Bilancio 2025 (n. 207/2024) introduce nuovi obblighi in materia di tracciabilità dei pagamenti, di seguito ripercorsi dall’Area Relazioni Industriali di Conflavoro. Con l’obiettivo di aumentare la trasparenza, contrastare l’evasione fiscale e semplificare la gestione dei rimborsi spese relativi alle trasferte di lavoro, la norma stabilisce l’obbligo di utilizzare strumenti tracciabili per i rimborsi analitici. In particolare, l’art. 1 comma 81 della Legge di Bilancio, dispone che i rimborsi relativi a spese di vitto, alloggio, viaggio e trasporto effettuati mediante autoservizi pubblici non di linea (ad esempio taxi e NCC) non concorrano a formare il reddito del dipendente, a condizione che tali spese siano effettuate con strumenti tracciabili, come bonifici bancari, carte di debito, carte di credito, carte prepagate o assegni. Trasferte di lavoro: differenze tra forfettarie e rimborsi analitici Quando si parla di trasferte di lavoro, dobbiamo fare una preliminare distinzione tra trasferte forfettarie e rimborsi analitici, le cui rispettive e principali peculiarità stanno nella modalità di erogazione dei rimborsi. Mentre i rimborsi analitici si basano su spese effettivamente sostenute e debitamente documentate, le trasferte forfettarie prevedono l’erogazione di una somma fissa e prestabilita allo scopo di coprire una serie di spese che il lavoratore sostiene durante la trasferta, senza che sia necessario documentare ogni singola voce di spesa. In questo secondo caso infatti, il lavoratore riceve un importo predefinito indipendentemente dalle spese effettivamente sostenute. Le implicazioni della Legge di Bilancio sulle trasferte forfettarie Se sui rimborsi analitici non vi è dubbio circa l’applicabilità del comma 81 precedentemente richiamato, la norma non menziona espressamente le trasferte forfettarie. In base all’attuale interpretazione normativa tuttavia, tali tipologie di rimborso non risultano ricomprese nella categoria dei rimborsi analitici e, di conseguenza, non soggette all’obbligo di tracciabilità previsto dalla Legge di Bilancio. Pertanto, fatte salve eventuali pronunce future delle autorità competenti in merito, i pagamenti relativi a questi importi possono quindi essere effettuati senza l’obbligo di utilizzare modalità tracciabili. La tua crescita passa da una nostra sede Cerca la più vicina a te Tanti vantaggi in una tessera associativa Iscriviti ora Tanti vantaggi in una tessera associativa Iscriviti ora Scopri le altre nostre convenzioni 10% di sconto sui tuoi viaggi Leggi tutto Gestione delle risorse umane in un clic Leggi tutto 30% di sconto sulle tariffe web Leggi tutto Nexi, l'innovazione dei pagamenti digitali in Italia Leggi tutto